Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34262 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza emessa il 28 marzo 2023, la Corte di appello di Genova, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. per.., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di NOME, in ordine al delitto di violazione di domicilio.
Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia dato conto della esclusione delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen., né ha motivato quanto alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-
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bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 – 01).
Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica, per altro ampiamente affrontati dalla Corte di appello, che ha riprodotto e fatto propria la sentenza di primo grado, che aveva accertato la responsabilità dell’imputato.
Quanto alla dosimetria della pena, il trattamento è stato correlato alla proposta proveniente dalle parti, alla esclusione concordata della recidiva e alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione a fronte di una pena che, prevalenti le circostanze attenuanti generiche, risulta essere pari al minimo.
La Corte ha giudicato tale pena congrua, il che integra una motivazione assolutamente adeguata, in quanto se, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 COGNOME, Rv. 241189), tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Per altro anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l’accordo delle part in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01).
Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non consentito è il ricorso.
4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell’art.
610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024