Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3112 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN MARCELLINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 29/03/2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Napoli emessa il 12/04/2022, appellata anche da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rideterminava le pene, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti e per i quali avevano riportato condanna in primo grado.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentando, con separati atti, la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento,
NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
NOME COGNOME, eccependo il vizio di motivazione in ordine al diniego dei benefici di legge.
3. I ricorsi sono inammissibili.
Con riferimento alle impugnazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, va ribadito che per costante affermazione giurisprudenziale in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 – dep. 23/11/2018 – Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 – dep. 20/05/2019 – Rv. 276102).
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME riguardano un aspetto precluso in sede di legittimità, relativo alla congruità della pena così come concordata, in mancanza di profili di illegalità, estranei al motivo stesso di ricorso.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, la richiesta di benefici risulta estranea all’accordo e comunque non giustificata dall’entità della pena inflitta.
n
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023
A