Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il 10/09/1994
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello’ ad opera dell comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richie formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen. sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciat motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della par accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenut difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. del 23/10/2019, Rv. 278170); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione l’imputato denuncia (peraltro in modo del tutto generico) vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fa
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025.