Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16004 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
COGNOME
Presidente
–
Ord. n. sez.
493/2025
NOME
CC – 03/04/2025
NOME SESSA
Relatore –
R.G.N. 9214/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 27/10/1957
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
In data 22 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME Emilio (chiamato a rispondere dei reati di furto aggravato e di possesso di arnesi atti allo scasso), deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 1, mesi 6 di reclusione e di Euro 1000,00 di multa.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione della legge processuale per omessa verifica della sussistenza, nella fattispecie concreta, di eventuali cause di non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
1.Il ricorso è inammissibile.
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall’art. 1, comma 62 l. n. 103/2017 applicabile nel caso di specie essendo la legge entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata – è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancata verifica ex art. 129 codice di rito.
In tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 – dep. 23/11/2018, BOUACHRA BRAHIM, Rv. 27452201; Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853 ).
In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001).
Laddove, peraltro, nel caso di specie, il giudice ha comunque fornito ampia motivazione in ordine alla sussistenza dei reati e alla loro attribuibilità al ricorrente.
2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOMECOGNOME NOME COGNOME