Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il patteggiamento in appello, introdotto dalla Legge n. 103/2017, è uno strumento processuale che permette alle parti di accordarsi su una parziale riforma della sentenza di primo grado. Tuttavia, l’accesso a questa procedura comporta precise limitazioni per le successive impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, stabilendo principi fondamentali per la difesa.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di un patteggiamento in appello (tecnicamente un ‘concordato sui motivi’), con cui era stata ridotta la pena inflittagli in primo grado. Nonostante l’accordo, l’imputato lamentava, nel suo ricorso, una presunta violazione di legge per mancanza di motivazione sulla riqualificazione del reato da tentato omicidio a lesioni, sostenendo che non sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi di tale fattispecie.
La Decisione sul Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato una regola cardine del patteggiamento in appello: una volta che l’imputato accetta di concordare i motivi di appello e rinuncia agli altri, la cognizione del giudice di secondo grado è limitata esclusivamente ai punti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, anche l’eventuale successivo ricorso in Cassazione subisce una drastica compressione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha richiamato l’orientamento secondo cui l’effetto devolutivo dell’impugnazione limita il giudizio ai soli motivi non rinunciati. Nel momento in cui si accede al concordato in appello, si accetta implicitamente la validità dei capi della sentenza non toccati dall’accordo.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito solo per motivi specifici e circoscritti. Essi non riguardano il merito della vicenda (come la qualificazione giuridica del fatto), ma attengono esclusivamente a vizi nella formazione dell’accordo stesso. In particolare, è possibile ricorrere solo se si contesta:
1. La formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, per violenza o errore).
2. Il consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Poiché il ricorrente lamentava una mancanza di motivazione su un aspetto di merito (la qualificazione del reato), che era stato oggetto della rinuncia implicita nell’accordo, il suo ricorso è stato giudicato al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per gli operatori del diritto: la scelta di aderire al patteggiamento in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, in cambio di una riduzione della pena, stanno rinunciando a far valere in Cassazione qualsiasi doglianza sul merito della vicenda. Il ricorso successivo sarà un’arma spuntata, utilizzabile solo per denunciare eventuali ‘incidenti di percorso’ procedurali nella stipula dell’accordo. La decisione della Corte, quindi, rafforza la natura dispositiva e tombale di questo istituto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per aver adito la Corte con un ricorso palesemente inammissibile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘patteggiamento in appello’?
Sì, ma solo per un numero molto limitato di motivi. Non è possibile contestare il merito della decisione, come la valutazione delle prove o la qualificazione giuridica del reato, se questi aspetti erano coperti dall’accordo.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si denunciano vizi relativi alla formazione dell’accordo, come un difetto nella volontà dell’imputato di aderirvi, problemi legati al consenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice che non rispecchia l’accordo pattuito.
Cosa accade se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Come nel caso di specie, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 59 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 59 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/04/2003
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
Elate–~
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che ESSABIRI COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Brescia, previo accordo delle parti ai sensi de 599-bis cod. proc. pen., aveva ridotto la pena inflittagli con la sentenza di grado del g.u.p. del Tribunale di Brescia dell’8.6.2023;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell’art. 60 e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazion delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen. nel delitto di lesioni per insu dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo;
Considerato che: 1) in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto dal legge 23 giugno 2017, n. 103, la cognizione del giudice di secondo grado, u volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, è limitata, in r dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, ai motivi non oggetto di rinu (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibi il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della part accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/201 Rv. 276102);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in qu presentato in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 26.9.2024