Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 22/09/1973
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Cannone Maurizio, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato;
rilevato che il difensore lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge 13. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore