Patteggiamento in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Precluso
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dalla riforma Orlando (L. 103/2017), rappresenta una scelta strategica che può definire l’esito del processo. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare ulteriormente la sentenza? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo sulla pena in secondo grado preclude il ricorso per cassazione, dichiarandolo inammissibile. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado emessa dal GUP del Tribunale per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, che è stato pienamente recepito dalla Corte d’Appello nella sua sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’entità della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio chiaro: la sentenza che si limita a ratificare l’accordo tra le parti sulla pena, secondo quanto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, non è ulteriormente impugnabile per i punti che sono stati oggetto dell’accordo stesso.
Secondo i giudici, presentare ricorso per contestare la motivazione sulla pena, dopo averla concordata, costituisce una violazione dei principi di lealtà processuale e del potere dispositivo che la legge riconosce alle parti.
Le Motivazioni Giuridiche della Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sull’interpretazione degli articoli 599-bis e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L’introduzione del cosiddetto “patteggiamento in appello” ha conferito alle parti un potere dispositivo che, una volta esercitato, produce effetti preclusivi sull’intero procedimento.
L’accordo sulla pena in appello viene equiparato, nei suoi effetti, a una rinuncia all’impugnazione sui punti concordati. Pertanto, l’eventuale ricorso successivo che verta proprio su tali punti (come l’entità della pena) risulta privo dei requisiti di ammissibilità.
La Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza secondo cui questo effetto preclusivo si estende a tutte le possibili doglianze che avrebbero potuto essere sollevate, incluse quelle relative a presunte cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La scelta di accordarsi sulla pena implica l’accettazione del quadro giuridico e fattuale che porta a quella determinata sanzione, chiudendo di fatto la porta a ulteriori contestazioni.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un patteggiamento in appello è una decisione definitiva e strategica con conseguenze irrevocabili. Optare per l’accordo sulla pena significa rinunciare consapevolmente alla possibilità di presentare ricorso in Cassazione per contestare i profili oggetto dell’accordo stesso. La pronuncia rafforza la natura dispositiva dell’istituto, sottolineando che l’accordo tra le parti assume una forza vincolante che non può essere messa in discussione in una fase successiva del giudizio. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso diventa l’esito processuale inevitabile, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza che accoglie un accordo sulla pena in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale ricorso è inammissibile. L’accordo tra le parti sulla pena, una volta recepito dal giudice d’appello, ha un effetto preclusivo che impedisce ulteriori impugnazioni sui punti concordati.
Perché un ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
Perché l’articolo 599-bis del codice di procedura penale conferisce alle parti un potere dispositivo sull’esito del processo. Scegliere di accordarsi sulla pena equivale a una rinuncia a contestare quel punto specifico, rendendo inammissibile un successivo ricorso basato sulla medesima questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in ri della sentenza del GUP del Tribunale di Catania di condanna del predetto per detenzione illecita di più involucri di cocaina (in Catania, 15/12/22), è stato recepito l’accor parti sulla pena;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissib il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità a dell’art. 129 cod. proc. peri.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto vizio di motivazione in o alla entità della pena inflitta;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024