Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
i dato avviso alleparti; j udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 22/2/2024 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell richiesta, del P.G. e dell’imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riform sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in 30/6/2023, rideterminava la pena inflitta come concordata.
Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e viz motivazione per eccessività e sproporzione della pena, è inammissibile; il motivo n pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’a comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso p cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso ch negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato n decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipote illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 – 01).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione de ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 6/12/2024