Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOLOFRA il 14/05/1962
lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento conr avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/03/2024, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli applicava a COGNOME NOME la pena da questi concordata con il PG, con rinuncia ai restanti motivi, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, 74, di mesi nove di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 599 bis, commi 1 e 3, cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto la richiesta concordata tra le parti, omettendo di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, come indicato nella procura speciale.
Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chies l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Detto istituto ripropone, in sostanza, come già osservato da questa Corte (Sez.5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez.5, n. 18299 del 19/03/2018, COGNOME non mass.), la situazione processuale e, quindi, l’applicabilità della giurisprudenza elaboratR dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 5 comma 4, cod. proc. pen., “cd. patteggiamento in appello”, e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008.
Quanto al caso concreto, dal verbale di udienza, in data 27/03/2024, risulta che il difensore, munito di procura speciale che deposita, in accordo con il Procuratore generale, con rinuncia ai motivi, ha chiesto la rideterminazione della pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in mesi nove di reclusione. Agli atti vi è la procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore, in data 11 marzo 2024, con cui dà mandato al difensore di concordare la pena, ex art. 599 bis cod.proc.pen., subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.
La sentenza impugnata ha ratificato l’accordo come formulato in udienza, senza nulla dire in merito alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Se è pur vero che si è affermato in giurisprudenza il principio secondo cui è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misur concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l’accordo delle parti (Sez.5, n.36638 del 05/04/2005, Rv.232375; Sez.3, n.5332 del 18/12/2007,dep.04/02/2008, Rv.238796), non di meno, quanto al caso in esame, non ricorre il vizio denunciato poiché, come risulta chiaramente dalla sentenza del Tribunale di Avellino, all’imputato era già stato riconosciuto il benefici della sospensione condizionale della pena.
Il concordato in appello, come risultante dall’accordo verbalizzato, aveva ad oggetto solamente la rideterminazione della pena e non andava ad intaccare la statuizione relativa alla sospensione condizionale, che è rimasta estranea all’accordo in
quanto beneficio già concesso, e, dunque, la corte territoriale nell’accoglierlo non doveva statuire sul punto in quanto beneficio già applicato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/01/2025