Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 gennaio 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Grosu Ion la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine ai reati di qui agli artt. 416, 624 e 648 cod.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 178 e 444 cod. proc. pen.
Rappresenta che: l’imputato e il pubblico ministero avevano concordato l’applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con sostituzione, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., della reclusione con la detenzione domiciliare; il Giudice per le indagini preliminari, nell’accogliere l’istanza di patteggiamento, non aveva sostituito la reclusione con la detenzione domiciliare, né aveva in alcun modo motivato in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che il Giudice per l’udienza preliminare avrebbe potuto solo accogliere o rigettare l’istanza di patteggiamento, ma non avrebbe potuto modificare i termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata, invero, emerge che: l’istanza di patteggiamento prevedeva la sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare; il Giudice, nell’applicare la pena, ometteva di sostituire la reclusione e con la detenzione domiciliare, come richiesto e concordato dalle parti.
Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, «in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiest stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2, Sentenza n. 31488 del
12/07/2023, Rv. 284961; cfr. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253587).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, per l’ulteriore corso: in quella sede il Giudice valuterà se accogliere la richiesta ovvero respingerla, laddove ravvisasse ragioni – di natura oggettiva o soggettiva – ostative alla sostituzione della pena detentiva.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 23 maggio 2024
Il Pres
Il Consigliere estensore