Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Casale Monferrato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 01/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; con trasmissione degli atti al giudice
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, a quo per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha applicato, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato NOME COGNOME la pena di sospesa di otto mesi di reclusione per il delitto di turbata libertà degli incanti contestato al capo 25) e lo ha condannato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il difensore censura il difetto di correlazione tra l’accordo delle parti e la sentenza, con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Premette il difensore che il ricorrente, essendo un direttore delle vendite, aveva interesse a che la sospensione condizionale della pena fosse contenuta nel periodo di un anno (e non già di cinque), in quanto, sino a quando non sarà dichiarata l’estinzione del reato contestato, la sua attività lavorativa subirà fort restrizioni, in ragione dei «motivi di esclusione» alla partecipazione alle procedure di appalto previsti dall’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratt pubblici).
Il difensore deduce, tuttavia, che, ancorché le parti avessero concordato con il pubblico ministero l’applicazione della sospensione condizionale c.d. breve, ai sensi dell’art. 163, quarto comma, cod. pen., il Giudice per le indagini preliminari, nel ratificare l’accordo, ha riconosciuto al COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena nei termini generali contemplati dal primo comma dell’art. 163 cod. pen.
Ad avviso del ricorrente, tale statuizione realizza un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena e la sentenza, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è consentito al giudice, all’atto della delibazione della richiesta di applicazione della pena, modificare arbitrariamente l’accordo delle parti; in tale sede, infatti, al giudice sarebbe riservata solo l’alternativa secca tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei termini concordati dalle parti o il rigetto in toto dell’accordo.
A differenza di quanto illegittimamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, peraltro, in sede di applicazione della pena potrebbe essere concessa anche la sospensione condizionale c.d. breve e non soltanto quella c.d. ordinaria, in quanto il riferimento alla sospensione condizionale della pena contenuto nell’art. 444, comma 3, cod. proc. pen. è ad ogni forma di tale beneficio.
2.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 129 cod.
proc. pen., in quanto, con memoria depositata in data 13 marzo 2023, il difensore aveva richiesto, in principalità, la declaratoria di immediato proscioglimento del COGNOME e, in subordine, l’applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, non aveva minimamente vagliato la richiesta formulata in via principale e aveva ritenuto di non prosciogliere l’imputato, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione sul punto.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 dicembre 2023, il AVV_NOTAIO generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo p r nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di correlazione tra l’accordo delle parti e la sentenza, con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il motivo è fondato.
L’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Nel caso di specie ricorre un’ipotesi di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
Le parti hanno, infatti, richiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di applicare, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, subordinata all’applicazione della sospensione condizionale della pena c.d. breve di cui al quarto comma dell’art. 163 cod. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, nell’applicare la pena richiesta dalle parti, ha concesso la sospensione della pena “ordinaria” di cui al primo
comma e non già quella “breve” di cui al quarto comma dell’art. 163 cod. pen.
L’aver applicato nella sentenza di patteggiamento una forma di sospensione della pena diversa da quella concordata integra, tuttavia, un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, rilevante ai sensi dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La 9iurisprudenza di legittimità, infatti, nell’interpretazione della seconda parte 4 – ,-domma 3, cod. proc. pen., costantemente afferma che il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando “in toto” la richiesta di patteggiamento (ex plurimis: Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015 (dep. 2016), COGNOME, Rv. 267555 – 01; Sez. 4, n. 9455 del 21 gennaio 2011, COGNOME, Rv. 249813; Sez. 3, n. 20383 del 10/04/2001, Buccioni, Rv. 219520 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023 (dep. 06/02/2024), P., Rv. 285851 – 01).
Il vizio sussistente nel caso di specie è, tuttavia, diverso.
Non è, infatti, consentito al giudice, nell’accogliere la richiesta di applicazione della pena, modificare la forma di sospensione condizionale della pena concordata dalle parti e, dunque, concedere il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., in luogo di quello di cui al quarto comma della medesima disposizione, in quanto al sindacato del giudice è rimesso, solo la scelta tra l’accoglimento o il rigetto della richiesta formulata dalle parti; il giudice, infatti, nel ratificare l’accordo interve tra le parti, non può alterarne il contenuto (ex plurimis: Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023, Leone, Rv. 284614-01, fattispecie in cui si è ritenuto che l’operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata dal giudice all’obbligo, estraneo alla pattuizione, della demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l’accordo inter partes).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare l’ulteriore motivo proposto dal ricorrente.
4. La sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del ricorso,
con trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il rinnovato esame della richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti.
Nel caso in esame la caducazione della sentenza impugnata, infatti, non travolge l’accordo raggiunto dalle parti, come invece avviene nei casi di pattuizione di una pena illegale (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 – 05, con riferimento all’annullamento della sentenza e della pattuizione di una misura di sicurezza illegale), in quanto la pena richiesta dalle parti è ammessa dall’ordinamento penale e spetta al giudice stabilire se aderirvi o meno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il giudizio. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.