Patteggiamento: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il Patteggiamento rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale moderna, offrendo benefici procedurali e sanzionatori. Tuttavia, molti ignorano che la scelta di questo rito limita drasticamente le possibilità di contestare la decisione in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il caso e la contestazione degli imputati
La vicenda trae origine da una condanna per reati legati agli stupefacenti. Gli imputati, dopo aver concordato la pena con la Procura, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la destinazione ad uso personale della sostanza. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe dovuto portare a un’assoluzione piena perché il fatto non sussiste, nonostante l’accordo sulla pena già raggiunto.
La decisione della Suprema Corte
La sesta sezione penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili con procedura de plano. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non fosse basata su nessuno dei motivi consentiti dalla legge per questo rito speciale. Quando si sceglie il Patteggiamento, il legislatore ha voluto restringere il campo delle contestazioni successive per preservare la natura deflattiva e negoziale del procedimento.
I limiti tassativi del ricorso
L’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge Orlando, stabilisce che il ricorso è possibile solo per:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato;
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto;
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Poiché la doglianza sulla destinazione della droga attiene al merito della prova e non a questi punti specifici, il ricorso è stato giudicato fuori legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigore dell’art. 448 c.p.p. La norma è stata concepita per evitare che il Patteggiamento diventi un modo per ottenere sconti di pena e poi tentare comunque un’assoluzione in Cassazione. I giudici hanno rilevato che i ricorrenti non hanno dedotto l’erronea qualificazione giuridica né l’illegalità della pena, ma hanno cercato una rivalutazione dei fatti preclusa dal rito scelto. La mancata corrispondenza tra i motivi del ricorso e quelli previsti dal codice determina l’insuperabile inammissibilità dell’istanza.
Le conclusioni
In conclusione, chi decide di accedere al Patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza non è appellabile e il ricorso in Cassazione è un’arma estremamente spuntata. La decisione conferma che non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità per scardinare l’accertamento del fatto una volta che si è prestato il consenso alla pena. Oltre al rigetto, l’inammissibilità comporta pesanti conseguenze economiche: nel caso di specie, ogni ricorrente è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali, come sanzione per aver attivato un ricorso privo di fondamento giuridico.
Si può chiedere l’assoluzione in Cassazione dopo un patteggiamento?
No, non è possibile contestare il merito della colpevolezza o la sussistenza del fatto in Cassazione se si è scelto il patteggiamento, a meno che non si tratti di un errore nella qualificazione giuridica del reato.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena applicata.
Cosa succede se il ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME nato in Marocco l’DATA_NASCITA NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dal Tribunale di Sondrio;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti;
considerato che il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità dell pena o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato che i ricorrenti, nel censurare la mancata considerazione da parte del giudice di merito della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e, quindi, la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente