Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41758 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO DI NARDO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese in favore delle parte civile, con rinvio al Giudice di merito per nuovo esame sul punto;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 dicembre 2022 il Tribunale di Siena ha applicato – su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. – la pena di quattro mesi di reclusione a NOME COGNOME per il del aggravato di lesioni personali (concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con il beneficio della sospensione condizionale) e l’ha condannata alla rifusion delle spese processuali sostenute dalla parte civile NOME COGNOME, liquidate in euro 1.70 oltre accessori di legge.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. pen.), con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dette spese processuali.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
Anzitutto, deve rilevarsi che «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso pe cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non opera limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019 – dep. 2020, Franco, Rv. 278286 01); e, poiché si tratta di un autonomo capo della sentenza, tale statuizione «deve essere adeguatamente motivat dal giudice quanto alle singole voci riferibili all’attività svol patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate» (Sez. 4, n. 3756/2019 – dep 2020, cit.). Ciò posto, la sentenza impugnata in difetto di qualsivoglia motivazione ha liquid l’importo di euro 1.700, oltre accessori come per legge.
Ne deriva l’annullamento in parte qua, con rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc pen.: difatti, «in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia d giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio v al giudice penale a quo se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, in base all’ 622 cod. proc. pen., laddove l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della civile alla liquidazione delle spese ovvero il quantum effettivamente liquidato dal giudice» (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756/2019 – dep. 2020, cit.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello per nu giudizio sul punto.
Così deciso il 05/07/2023