Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23986 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23986 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato in Egitto il 18/12/1997
avverso la sentenza del 19/11/2024 del Tribunale di Tivoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; letta memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Tivoli ha applicato all’imputato la pena nella misura concordata di 4 mesi di reclusione per i reati riuniti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità presso il comune di residenza o altro ente convenzionato per due volte a settimana e prestazione giornaliera di due ore per
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la durata complessiva di un mese con modalità di tempo e luogo da concordare con il datore di lavoro.
Denuncia il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e l’illegalità della pena, per avere il giudice illegittimamente integrato l’accordo con l’apposizione di una condizione non concordata in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena cui era subordinato il patto; richiamato il consolidato orientamento di questa Corte sul punto, deduce che il giudice avrebbe dovuto rigettare integralmente l’accordo sulla pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio.
Secondo l’orientamento di questa Corte nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191; Sez. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417).
Nel caso di specie il giudice ha modificato l’accordo raggiunto dalle parti, ritenendo implicita nella richiesta di patteggiamento subordinata alla concessione della sospensione condizionale la non opposizione dell’imputato all’applicazione di tale condizione, ma ha trascurato che, pur trattandosi di condizione cui obbligatoriamente l’art. 635, comma 4, cod. pen. subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è la stessa norma a richiedere, per la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività che “il condannato non si opponga”, all’evidenza per la necessità di modulare la prestazione e renderla compatibile con le esigenze di vita e di lavoro del condannato.
Il consenso, previsto per la pena determinata all’esito di rito ordinario, è da ritenere a maggior ragione necessario in caso di pena concordata, con inserimento nell’accordo della previsione dell’impegno a prestare attività di lavoro, determinazione della durata e delle modalità della prestazione, atteso che nel rito speciale in oggetto la determinazione della pena è sottratta alla discrezionalità del giudice e la finalità deflattiva del rito è ancorata all
prevedibilità della decisione sul punto, sicché il patto sulla pena non può essere ultra petitum.
integrato dal giudice, che non può decidere
Nel risolvere il contrasto sul tema, nella sentenza del 2022 prima indicata le Sezioni Unite hanno chiarito che occorre avere riguardo non alla obbligatoria
apposizione della condizione, ma al contenuto della stessa, in quanto se predeterminato per legge, può essere apposta d’ufficio, anche se non compresa
nell’accordo, diversamente, il giudice non può modificare l’accordo ed apporre autonomamente la condizione, atteso che la scelta della prescrizione da imporre
e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, con la conseguente
sottrazione alle parti della possibilità di prevedere come verrà in concreto esercitato il relativo potere.
Ne deriva che nel caso di specie il giudice ha violato l’accordo raggiunto dalle parti, mentre, ferma l’intangibilità del patto, avrebbe dovuto rigettare
integralmente la richiesta per mancata previsione della condizione e del relativo contenuto.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso. Così deciso, 3 giugno 2025