Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8115 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 8115 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, imputato di cinque episodi di furto in abitazione pluriaggr ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari Pordenone, all’esito del giudizio celebrato con il rito del patteggiamento, ha appli all’imputato la pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa, olt pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Con un unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, la difesa lament l’insufficienza e inadeguatezza della motivazione resa nella sentenza impugnata sia in merito all’insussistenza delle ragioni per un’immediata declaratoria di non punibilità ai sensi del 129 cod. proc. pen., sia in merito alla sussistenza delle ragioni poste a sostegno della pen responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché privo di specificità, in dif dell’indicazione di elementi, in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerat
Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sull base degli atti, la ricorrenza una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod pen.
2.1 La motivazione resa, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e de qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella doman patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurispruden di legittimità.
La sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo c ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., può e oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui al norma citata.
2.2 Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipote proscioglimento deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la poss applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contr una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifi
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento sensi della norma citata.
2.4 Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principi e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l’eviden elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 cod proc pen.
A identica conclusione si perviene in merito al profilo con il quale il ricorrente la l’omessa motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le p ritenendo, sulla base del compendio probatorio, la correttezza della proposta sia in merito a sussistenza dei fatti contestati, sia alla qualificazione giuridica degli stessi, motivat attestando la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2025.