Patteggiamento e Parte Civile: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione rapida dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso e fa luce su un aspetto cruciale: il rapporto tra patteggiamento e parte civile. La Suprema Corte ha stabilito che la richiesta di patteggiamento non preclude alla persona danneggiata la possibilità di costituirsi parte civile e ottenere la liquidazione delle spese.
Il Caso: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame riguarda un imputato che aveva concordato una pena con il pubblico ministero per il reato di cui all’art. 317 c.p. e altri. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare che ratificava l’accordo. I motivi del ricorso erano due: il primo contestava il trattamento sanzionatorio concordato, mentre il secondo si opponeva alla condanna al pagamento delle spese legali in favore della parte civile, costituitasi durante l’udienza preliminare.
Patteggiamento e Parte Civile: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due principi fondamentali della procedura penale.
I Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
In primo luogo, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la sentenza di patteggiamento non è appellabile per contestare la misura della pena concordata. L’impugnazione è consentita solo per un elenco tassativo di motivi, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. La semplice insoddisfazione per l’entità della sanzione pattuita non rientra tra questi e rende il ricorso, su questo punto, inammissibile.
La Costituzione di Parte Civile nell’Udienza Preliminare
Il punto più interessante della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. L’imputato sosteneva che, avendo già depositato la richiesta di patteggiamento, la parte danneggiata non avrebbe potuto costituirsi parte civile. La Cassazione ha smentito questa tesi, chiarendo che la costituzione di parte civile è pienamente legittima durante l’udienza preliminare, anche in presenza di una richiesta di patteggiamento. A differenza di quanto avviene se la richiesta viene presentata durante le indagini preliminari, nell’udienza preliminare l’accordo può avere esiti diversi dall’accoglimento, come il rigetto. Pertanto, la persona danneggiata ha pieno diritto di partecipare al procedimento per tutelare i propri interessi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che, nel momento in cui il giudice accoglie la richiesta di patteggiamento, la sentenza non si limita a ratificare l’accordo sulla pena, ma deve anche pronunciarsi sulle istanze della parte civile legittimamente costituita. Questo include la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile per la sua partecipazione al giudizio. La richiesta di patteggiamento non ‘congela’ il procedimento in modo da escludere i diritti del danneggiato, ma si inserisce in una dinamica processuale in cui tutte le parti presenti devono essere considerate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre importanti indicazioni pratiche. Per l’imputato, è fondamentale essere consapevoli che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente ridotte. Per la persona danneggiata dal reato, la decisione riafferma il diritto di partecipare attivamente al processo penale attraverso la costituzione di parte civile, anche quando si profila una definizione del caso tramite patteggiamento, garantendo così il diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare l’entità della pena concordata?
No, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnazione a specifiche e tassative violazioni di legge, tra le quali non rientra la contestazione sulla misura della pena che è stata oggetto di accordo tra le parti.
La persona danneggiata può costituirsi parte civile se l’imputato ha già chiesto il patteggiamento prima dell’udienza preliminare?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che la persona danneggiata può legittimamente costituirsi parte civile nel corso dell’udienza preliminare anche se l’imputato ha già depositato una richiesta di patteggiamento munita del consenso del pubblico ministero.
In caso di patteggiamento, l’imputato deve pagare le spese legali alla parte civile?
Sì, se la parte civile si è regolarmente costituita durante l’udienza preliminare e il giudice accoglie la richiesta di patteggiamento, la sentenza deve anche liquidare le spese sostenute dalla parte civile per la sua costituzione e partecipazione al giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5715/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui alli art. 317 cod. pen. ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché si deduce la violazione di legge in relazione al trattamento sanzioNOMErio concordato fra le parti, là l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipote di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pie Rv. 278337);
Ritenuto inoltre che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel cas in cui l’imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell’ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell’udienza fissata nel corso delle i preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale istanza può avere epiloghi diversi da solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisc quell’accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per costituzione in giudizio (Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, Riccio, Rv. 284293).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024