Patteggiamento e Appello: La Scelta che Preclude il Ricorso
L’ordinanza n. 9011 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sui rapporti tra i riti speciali nel processo penale. In particolare, la Corte si concentra sulla delicata questione del patteggiamento e appello, stabilendo un principio netto: chi accetta di patteggiare la pena rinuncia implicitamente a contestare decisioni procedurali precedenti, come il rigetto di una richiesta di messa alla prova. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale che valorizza la natura negoziale e definitiva del patteggiamento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione del Tribunale di Napoli Nord. Un imputato, prima di definire la propria posizione, aveva richiesto la sospensione del processo con messa alla prova, un istituto che consente di estinguere il reato attraverso un percorso riabilitativo. Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta.
Di fronte a questo diniego, l’imputato ha optato per una strategia processuale alternativa: la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, comunemente nota come patteggiamento. Il giudice ha accolto la richiesta, emettendo la relativa sentenza. Successivamente, però, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, non per contestare il patteggiamento in sé, ma per lamentare l’illegittimità del precedente rigetto della messa alla prova.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso sul Patteggiamento e Appello
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio di diritto consolidato e di grande rilevanza pratica. Secondo gli Ermellini, la scelta di accedere al patteggiamento è incompatibile con la volontà di contestare le decisioni procedurali che lo hanno preceduto.
In sostanza, nel momento in cui l’imputato concorda la pena con il Pubblico Ministero e ottiene l’avallo del giudice, accetta di definire il processo in quello stato. Questa scelta postula una rinuncia a far valere qualsiasi nullità o eccezione pregressa, ad eccezione di quelle che riguardano specificamente la formazione della volontà di patteggiare o il consenso prestato.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un proprio precedente (Sentenza n. 8531 del 2022), che aveva già tracciato la linea interpretativa. Il cuore del ragionamento risiede nella natura stessa del patteggiamento: è un accordo che cristallizza la situazione processuale e preclude future contestazioni. Permettere a un imputato di beneficiare della riduzione di pena tipica del patteggiamento e, al contempo, di mantenere aperta la possibilità di impugnare fasi precedenti del giudizio creerebbe un’incertezza giuridica inaccettabile e snaturerebbe la funzione deflattiva del rito speciale.
La rinuncia a sollevare eccezioni è, quindi, un effetto implicito ma inequivocabile dell’accordo sulla pena. L’imputato, scegliendo di patteggiare dopo il rigetto della messa alla prova, ha di fatto compiuto una valutazione di convenienza, preferendo una pena certa e ridotta piuttosto che proseguire il processo per far valere le proprie ragioni sulla richiesta di probation. Di conseguenza, il suo successivo ricorso è stato considerato un’azione processualmente non consentita e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per imputati e difensori. La scelta tra i diversi riti speciali non è neutra e comporta conseguenze definitive. La decisione di accedere al patteggiamento dopo il rigetto di un’altra istanza (come la messa alla prova) deve essere ponderata con attenzione, poiché segna un punto di non ritorno. Una volta concluso l’accordo sulla pena, non è più possibile guardare indietro e contestare le tappe procedurali precedenti. La sentenza rafforza la stabilità delle decisioni prese tramite patteggiamento, confermando che tale istituto rappresenta una chiusura tombale del processo, basata su un accordo volontario tra le parti che implica l’accettazione dello stato di fatto e di diritto in cui si è maturato.
È possibile impugnare il rigetto della messa alla prova dopo aver accettato un patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di contestare, con ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del precedente rigetto della richiesta di messa alla prova.
Perché il ricorso viene considerato inammissibile in questi casi?
Il ricorso è inammissibile perché l’applicazione concordata della pena (patteggiamento) implica la rinuncia a far valere qualunque altra eccezione di nullità, anche assoluta, che non sia strettamente attinente alla richiesta di patteggiamento stessa o al consenso prestato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso ritenuto inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato equitativamente dal giudice (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI
avverso la sentenza in data 05/10/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 5/10/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Deduce la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. perchè il giudice rigettava illegittimamente la richiesta di sospensione del processo e di messa alla prova. Il ricorrente premette che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata solo dopo che il giudice aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile a mente del principio di diritto già fissato da questa Corte, a mente del quale «in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso
GR
ad essa prestato. (Sez. 4 – , Sentenza n. 8531 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282761 – 02).
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2024