Patteggiamento Appello: Quando il Ricorso è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini del patteggiamento appello, chiarendo quali motivi di ricorso sono ammessi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica dietro le restrizioni imposte dalla legge e la natura stessa della sentenza di patteggiamento.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Taranto, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore. La doglianza principale si concentrava sulla presunta violazione di legge da parte del giudice di merito. Nello specifico, si sosteneva che il GIP non avesse adeguatamente valutato la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, incorrendo così in un vizio di carenza di motivazione. La richiesta era chiara: annullare la sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione: i Limiti al Patteggiamento Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è consentito solo per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato);
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto;
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La censura mossa dal ricorrente, relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., non rientra in questo elenco. Pertanto, il motivo è stato ritenuto indeducibile e il ricorso, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: la Natura Negoziale del Patteggiamento
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. L’obbligo di motivazione del giudice deve essere commisurato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento. Quest’ultima scaturisce da un accordo tra accusa e difesa, un atto negoziale con cui l’imputato, di fatto, dispensa il pubblico ministero dall’onere di provare i fatti contestati.
Ciò implica che il controllo del giudice sulla possibile assoluzione dell’imputato (ex art. 129 c.p.p.) segue regole specifiche. Una motivazione esplicita e dettagliata sulla non ricorrenza di cause di proscioglimento è necessaria solo quando dagli atti processuali o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti e evidenti in tal senso. In tutti gli altri casi, si ritiene sufficiente una motivazione implicita, che consiste nella stessa emissione della sentenza di patteggiamento. Con tale atto, il giudice implicitamente afferma di aver compiuto la verifica richiesta dalla legge e di non aver ravvisato le condizioni per un proscioglimento. Questo orientamento, come ricordato dalla Corte, è stato sancito da due importanti sentenze delle Sezioni Unite (n. 5777/1992 e n. 10372/1995).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma la linea di rigore della Cassazione in materia di patteggiamento appello. La scelta di questo rito processuale comporta una rinuncia a far valere gran parte delle possibili doglianze contro la sentenza. Chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che le vie di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte ai soli vizi, gravi e specifici, elencati dalla legge.
Inoltre, la pronuncia ha delle conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile senza che si potesse ravvisare un’assenza di colpa, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito: un’impugnazione presentata al di fuori dei binari normativi non solo è inefficace, ma comporta anche un aggravio di costi.
È possibile appellare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi ammessi, che includono problemi con il consenso dell’imputato, errori nella qualificazione giuridica, illegalità della pena o discordanza tra richiesta e sentenza. La mancata valutazione delle cause di assoluzione non rientra tra questi.
Il giudice che applica il patteggiamento deve sempre motivare perché non assolve l’imputato?
No. Secondo la Cassazione, una motivazione dettagliata è richiesta solo se dagli atti emergono elementi concreti che indichino una possibile causa di non punibilità. In assenza di tali elementi, la stessa pronuncia della sentenza di patteggiamento funge da motivazione implicita del fatto che il giudice ha effettuato il controllo richiesto dalla legge.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Taranto, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità e conseguente vizio di carenza di motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra . quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagNOME da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, COGNOME). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura , indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.