Patteggiamento Allargato e Recidiva: la Cassazione Fissa Paletti Invalicabili
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40815 del 2023, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di riti alternativi: il patteggiamento allargato non è accessibile per gli imputati considerati recidivi qualificati. Questa decisione chiarisce che l’applicazione di una pena concordata superiore a due anni in tali circostanze è illegale e deve essere annullata. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I Fatti del Procedimento
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Agrigento. Il GIP aveva ratificato un accordo tra l’imputato e la pubblica accusa, applicando una pena patteggiata di tre anni di reclusione, oltre alla multa. Si trattava, quindi, di un’ipotesi di patteggiamento allargato, così definito perché la pena detentiva concordata supera il limite di due anni.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo. Il motivo del ricorso era netto: il GIP aveva violato una norma processuale fondamentale, ignorando il divieto esplicito che impedisce ai recidivi qualificati di accedere a questa forma di patteggiamento. L’imputato, infatti, rientrava in questa specifica categoria, come previsto dall’articolo 99, comma quarto, del codice penale.
La Disciplina del Patteggiamento Allargato e i Limiti per i Recidivi
L’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente i confini del patteggiamento. Sebbene consenta di accordarsi per pene fino a cinque anni, pone un divieto assoluto per determinate categorie di imputati, tra cui i recidivi qualificati. Per costoro, la possibilità di patteggiare rimane, ma solo per pene che non superino i due anni di reclusione (il cosiddetto ‘patteggiamento tradizionale’).
Il legislatore ha inteso riservare il beneficio di uno sconto di pena più consistente solo a soggetti che non abbiano dimostrato una particolare inclinazione a delinquere. La recidiva qualificata è indice di una maggiore pericolosità sociale, e per questo motivo viene esclusa dal campo di applicazione del patteggiamento allargato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale non solo ammissibile, ma anche pienamente fondato. I giudici hanno sottolineato come il testo dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. sia inequivocabile nell’inibire l’accesso al rito speciale per pene superiori ai due anni ai soggetti gravati da recidiva qualificata.
L’aver applicato una pena di tre anni in un caso del genere ha comportato l’irrogazione di una ‘pena illegale’. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 23548/2019), specificando che per l’esclusione dal beneficio non è sufficiente che la recidiva emerga dal certificato penale, ma è necessario che essa sia stata formalmente riconosciuta e dichiarata dal giudice nel corso del procedimento.
L’applicazione di una pena in violazione di un divieto di legge non è un mero errore di calcolo, ma una patologia grave che rende la sentenza radicalmente viziata. Proprio per sanare queste situazioni, il legislatore ha introdotto la possibilità di ricorrere per cassazione anche contro le sentenze di patteggiamento, quando si lamenti l’applicazione di una pena illegale (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Le Conclusioni della Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. L’annullamento ‘senza rinvio’ significa che la decisione del GIP è stata cancellata in via definitiva. Gli atti sono stati quindi trasmessi nuovamente al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che dovrà procedere con un nuovo esame del caso, tenendo conto dell’impossibilità di applicare un patteggiamento allargato. Questa pronuncia rafforza la necessità di un’attenta valutazione dei presupposti soggettivi per l’accesso ai riti premiali, garantendo il rispetto dei limiti imposti dalla legge a tutela della collettività.
Un imputato con recidiva qualificata può accedere al patteggiamento allargato?
No, l’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale vieta esplicitamente ai recidivi qualificati, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p., di accedere al patteggiamento per pene superiori a due anni.
Cosa succede se un giudice applica un patteggiamento allargato a un recidivo qualificato?
La sentenza è viziata perché applica una pena illegale. Di conseguenza, può essere impugnata con ricorso per cassazione e deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al giudice procedente per l’ulteriore corso.
Per escludere un imputato dal patteggiamento allargato, è sufficiente che la recidiva risulti dal certificato penale?
No. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, non è sufficiente la mera risultanza dal certificato penale. È necessario che la recidiva qualificata sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice nel corso del procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40815 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato ad AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, nell’applicare con la sent qui impugnata la pena patteggiata dal COGNOME, ha indicato una sanzione finale (già ridotta p il rito) di anni tre di reclusione, oltre la multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, lamentando inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.), per avere il G.i.p. tenuto in assoluto non cale il divieto es posto dal comma 1 bis dell’art. 444 del codice di rito, che inibisce ai recidivi qualificati, ne indicati dal comma quarto dell’art. 99 cod. pen. (come appunto il resistente), l’opzione patteggiamento c.d. allargato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Palermo, che lamenta illegal della pena (superiore a due anni di reclusione) applicata su richiesta congiunta delle parti (a 444 e ss. cod. proc. pen.), cui il giudice ha ritenuto di accedere in spregio a quanto dispon chiaro testo dell’art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen., è ammissibile (art. 448, comma 2 bis ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubbli ministero, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti nnassimate Sez. 2, n. 23548 del 30/04/2019, Rv. 276120 – 01: Per l’esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni (cosiddetto patteggiamento “allargato”), non è sufficiente che dal certifica penale dell’imputato emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa si stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice. In motivazione la Corte ha specificato che l’ammissione al patteggiamento “allargato” in presenza di una tale causa di esclusione comporta l’applicazione di una pena illegale, che consente il ricorso per cassazione ai sensi d novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata, con la quale è stata applicata una pena da considerarsi illegale, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio, con la pedissequa trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Agrigento per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.