Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 980 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 980 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/5/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
7r)
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 maggio 2025 la Corte d’appello di Milano, provvedendo a seguito dell’annullamento senza rinvio disposto per motivi processuali dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 2049 del 2025, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 9 ottobre 2024 della medesima Corte d’appello, con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta dello stesso COGNOME di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento pendente innanzi a tale Corte d’appello e nel quale egli era imputato.
La Corte d’appello ha ritenuto incompleti i documenti prodotti a corredo della richiesta, evidenziando che la dichiarazione sostitutiva prodotta era carente (a causa della mancanza di un domicilio fiscale all’estero e della mancata indicazione dei redditi percepiti), che non vi era prova della oggettiva impossibilità di ottenere la certificazione consolare non prodotta e che non era possibile ritenere soddisfatto il requisito della non abbienza del richiedente (a causa della mancata quantificazione dei redditi saltuari dello stesso).
Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha lamentato l’errata applicazione di disposizioni di legge sostanziale.
Si denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la mancanza di un domicilio fiscale, che aveva determinato il rigetto della istanza del ricorrente, non poteva giustificare tale decisione; la Corte territoriale, sulla base di una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, avrebbe, invece, dovuto invitare il richiedere a integrare l’istanza ritenuta carente.
Analogamente, il rilievo della assenza di giustificazione a proposito della mancata produzione della certificazione consolare in ordine ai redditi prodotti nel paese di origine, anch’esso posto a fondamento del rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, doveva ritenersi errato, in quanto l’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 consente la produzione di una dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione consolare, nei casi di oggettiva impossibilità a ottenerla. Il rilievo da parte della Corte d’appello dell intempestività della richiesta della certificazione consolare, in quanto avanzata contestualmente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risultava, poi, anch’esso errato, non essendo prevista alcuna scansione temporale tra la richiesta di rilascio della certificazione consolare e la presentazione dell
domanda, con la conseguente legittimità della produzione della dichiarazione sostitutiva di detta certificazione consolare.
Anche la rilevata incertezza in ordine al reddito del ricorrente, posto a fondamento del rigetto della sua istanza, risultava erronea, non essendo stato considerato che il ricorrente è detenuto dal novembre 2019 e che aveva dichiarato che i redditi percepiti nel 2020 e nel 2021 derivavano da attività lavorative svolte in carcere saltuariamente ed erano comunque inferiori alla soglia prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come dichiarato dall’istante, sulla base della cui autocertificazione la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare che il reddito complessivo, seppure non analiticamente suddiviso, fosse inferiore alla soglia prevista dall’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.
Ha, pertanto, lamentato l’errata applicazione degli artt. 76, 79, 94 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002 e chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando che trattandosi di istante straniero, sussisteva, ai sensi dall’art. 79 comma 1, lett. b), e comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’obbligo, non adempiuto, di corredare l’istanza con una documentazione equipollente alla certificazione anagrafica circa i redditi dei familiari e delle persone conviventi nonché con la certificazione dell’autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto indicato nell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prevede, tra le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, determinati limiti reddituali, originariamente pari a 9.296,22 euro, adeguati ogni due anni a norma del successivo art. 77 del medesimo Testo unico.
Al fine dell’ammissione devono, quindi, essere indicati anche gli elementi reddituali non continuativi e occasionali, quali il sussidio per le condizioni difficoltà economica familiare e le somme ricevute a titolo di risarcimento danni, che concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l’ammissione al beneficio in questione, in quanto la norma non pone distinzioni tra le fonti di reddito, cosicché tutti gli elementi reddituali, anche quelli esentati dal computo ai fini dell’Irpef, devono essere considerati ai fini della verifica del rispetto
suddetto limite di reddito (Sez. 4, n. 34864 del 16/03/2017, NOME, Rv. 270753 – 01; Sez. 4, n. 39067 del 05/07/2012, NOME, Rv. 253726 – 01).
L’art. 79, comma 2, dello stesso Testo unico, che disciplina il contenuto dell’istanza di ammissione, prevede, per i redditi prodotti all’estero da cittadino di stato non appartenente all’Unione Europea, che l’istanza sia corredata da una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato in ordine ai redditi prodotti all’estero dal richiedente.
Tale certificazione consolare può, a norma dell’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 citato, essere sostituita, in caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui all’art. 79, comma 2, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Al riguardo è stato chiarito che il presupposto dell’impossibilità di produrre la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, citato deve intendersi riferit a ogni evenienza che ne impedisca l’allegazione a corredo dell’istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell’autorità consolare, ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l’urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia (Sez. 4, n. 8304 del 26/11/2024, dep. 2025, Isa, Rv. 287548 – 01; Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, Diawo, Rv. 282607 – 01).
Nel caso in esame la Corte d’appello di Milano, investita della opposizione del ricorrente nei confronti della ordinanza del medesimo giudice di inammissibilità della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha rigettato tale opposizione, rilevando:
l’incompletezza della autocertificazione relativa alla assenza di redditi prodotti all’estero, in quanto priva della indicazione di un domicilio fiscale all’estero richiesto dall’art. 4 d.P.R. n. 605 del 1973, e, comunque, inidonea a sostituire la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, non versandosi in una ipotesi di impossibilità di ottenere tale certificazione, essendo quest’ultima stata richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter allegare alla domanda l’autocertificazione sostitutiva della certificazione consolare, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002;
la mancanza di indicazioni in ordine ai redditi percepiti dal richiedente, nonostante egli stesso nell’autodichiarazione avesse dichiarato di averne percepiti, limitandosi ad affermare il mancato raggiungimento delle soglie legislativamente prevista per l’ammissione.
Si tratta di considerazioni logiche, coerenti con il dato normativo e con le emergenze istruttorie, che resistono alle censure del ricorrente, in quanto la
richiesta della certificazione consolare contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al patrocinio non consente di ritenere integrato il presupposto per poter presentare, in sostituzione di tale certificazione, l’autocertificazione di cui all’art. 94, comma 2, citato, non essendovi alcun elemento per ritenere impossibile o, comunque, eccessivamente gravoso, l’ottenimento di tale certificazione, proprio perché richiesta contestualmente alla presentazione della istanza di ammissione.
La mancata indicazione dei redditi conseguiti dal richiedente, che nella istanza di ammissione ha dichiarato di averne percepiti in virtù del lavoro svolto in carcere, preclude la verifica del rispetto del citato limite reddituale e costituisce, com correttamente rilevato dalla Corte d’appello, ulteriore aspetto di inammissibilità della richiesta.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, risultando infondate le doglianze alle quali lo stesso è stato affidato, non essendo ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di accertamento posti a carico del giudice investito della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, né compressione dei diritti del richiedente, versandosi in una ipotesi di palese inadeguatezza e incompletezza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza rispetto a quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/11/2025