Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39182 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento che ha rigettato il ricors opposizione (ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) al decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Trento dichiarava inammissibile la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto l’autocertificazione relativa al reddito percepito nell’anno precedente la rich del beneficio avrebbe dovuto riguardare il periodo d’imposta 2021 e non 2022 in quanto, alla data di proposizione della domanda, non erano ancora scaduti termini di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali per l’anno 2022.
Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazio dell’art. 76 d.P.R. 115/2002, per avere il Presidente del Tribunale di sorveglia erroneamente confermato il rigetto dell’ammissione al beneficio, ritenendo ch l’interpretazione del dettato legislativo faccia riferimento al termine ulti scadenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo, con ciò esplicitamente disattendendo il principio di prossimità cronologica ormai pacificamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in ragione d quale il dettato normativo di cui all’art. 76 d.P.R. 115/2002 va interpretato senso che l’anno fiscale da documentare (“ultima dichiarazione”) è quello per cu è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione (p se ancora non materialmente presentata), ovverosia una finestra temporale che va da maggio a novembre di ciascun anno solare successivo a quello della percezione dei redditi in cui il contribuente è tenuto a fare le proprie dichiara Nel caso di specie, l’istanza è stata presentata il 26/07/2023, con indicazione redditi per l’anno 2022, essendo già maturato il termine per presentare dichiarazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento del ricor ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, ai fini dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare il reddito risu dall’ultima dichiarazione. Il tenore letterale della norma ha posto il problem
stabilire se per «ultima dichiarazione» debba intendersi l’ultima dichiarazi presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sorto l’obbligo di presentazione. Sul punto, non sempre la giurisprudenza legittimità ha dato risposte univoche. La questione interpretativa riguard necessità di stabilire se con tale locuzione il legislatore abbia inteso rife redditi ricadenti nel periodo per il quale è già scaduto il termine di presentaz della dichiarazione, ovvero a quelli relativamente ai quali è sorto l’obblig presentazione della dichiarazione dei redditi, pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege. In base ad un primo orientamento (cfr. Sez. 4, n. 32687 del 2023 n.m.; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260955; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 246698; Sez. 4, n. 1617/2008 n.m.), cne trae la sua origine in pronunce più risalenti, la situazione reddituale da certi ai fini dell’ammissione al beneficio è quella riferita all’annualità per la termini di presentazione della dichiarazione dei redditi siano scaduti. T interpretazione risulterebbe maggiormente aderente al testo normativo, dove i richiamo al reddito “risultante” dall’ultima dichiarazione lascerebbe intendere il legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell’annualità per la scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il div orientamento, fondato sul criterio della prossimità cronologica, riti maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione econo esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione beneficio, rilevando che, se il reddito da certificare fosse quello risu dall’ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento presentazione di quest’ultima e quello di deposito dell’istanza potre determinare l’ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del benef ma che – al momento del deposito dell’istanza e dell’autocertificazione, conseguenza ai variazioni reddituali in melius, non abbia più diritto al beneficio (cfr., tra le più recenti, oltre alla già richiamata Sez. 4, n. 15694 del 17/01 Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 13289/2023; Sez. 4, n. 44904/2023; Sez. 4, n. 21313/22, tutte non nnassimate). Si è anche precisato che non è di ostacolo a ta interpretazione la circostanza che, a mente del tenore letterale della norma legislatore abbia utilizzato il termine “risultante”: si tratta di un argomento te non decisivo, poiché la norma non richiede che al momento del deposito dell’istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde r corretto attribuire all’espressione “reddito imponibile…, risultante dall’ dichiarazione” il sianificato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
quindi “risulterà” dalla dichiarazione stessa all’esito della sua presentazione Sez. 4, n. 21313/22).
Tutte le sentenze sinora richiamate hanno avvertito l’esigenza di introdur un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano s contríbuente e di impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare ai fini presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò detto, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio contempera i contrastanti orientamenti cui si è fatto cenno – formulato in u recente pronuncia di questa Sezione (sent. n. 191 del 27/02/2024, ric. NOME, n.m.) che ha osservato come sia indispensabile che l’indìviduazione dell’annualità di riferimento sia compiuta con criteri omogenei, applicabii prescindere dalla effettiva presentazione di una dichiarazione dei redditi, e co questo non sia possibile qualora si faccia riferimento al termine iniziale di scad dell’obbligo di presentazione perché questo termine varia a seconda RAGIONE_SOCIALE modalit con le quali la dichiarazione è presentata, neppure esistendo per coloro che so esentati dall’obbligo di presentarla. Prendendo avvio da queste considerazioni, è ritenuto che l’istanza di cui agli artt. 78 e ss. d.P.R. 115/2002 sia ammissib contiene l’autocertificazione dei redditi relativi all’ultima annualità nella termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto, essendo so questo termine a poter essere determiNOME in linea generale ed astratta sulla b dell’indicazione fornita dall’RAGIONE_SOCIALE che individua, ogni anno, data certa oltre la auale aualsiasi dichiarazione è tardiva. A questa data, in può farsi riferimento a prescindere dal fatto che una dichiarazione sia st effettivamente presentata e il riferimento ad essa è agevole anche per coloro c non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò detto, può essere pretermessa l’esigenza di ancorare la certificazione del reddi contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Ne consegu cne, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia st effettivamente presentata, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese del Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situa reddituale relativa all’anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patroc a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, conseguenza, non v’è ragione di fare riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio. In sostanza, il princip può essere espresso nei seguenti termini: l’ultima dichiarazione dei redd -iievante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito Corte di Cassazione – copia non ufficiale
iena istanza. è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, qua ‘istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettiv presentata. E questa la situazione verificatasi nel caso di specie, ove l’ist ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata il 26/07/202 quando non era scaduto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei reddi dell’anno 2022, ma che il ricorrente aveva effettivamente presentato 14/07/2023.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame.
Così deciso il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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