Patrocinio in Cassazione: L’Importanza Cruciale dell’Avvocato Abilitato
L’accesso alla Corte Suprema di Cassazione, vertice del nostro sistema giudiziario, è regolato da norme procedurali rigorose, pensate per garantire l’efficienza e la qualità del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire uno dei requisiti fondamentali: il patrocinio in Cassazione, ovvero la necessità che il ricorso sia proposto da un avvocato specificamente abilitato. In caso contrario, come vedremo, le conseguenze per il ricorrente possono essere molto severe.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui la parte civile, ossia la persona danneggiata dal reato, decideva di impugnare una sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa. Per far valere le proprie ragioni, la parte civile presentava ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, affidando la propria difesa a un legale di fiducia.
La Decisione della Corte e il Patrocinio in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Con una sintetica ma inappellabile ordinanza, i Giudici hanno dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. La ragione di tale drastica decisione risiede in un vizio formale insuperabile: il ricorso era stato proposto da un difensore non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine della procedura. Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di ‘legittimità’, in cui si controlla la corretta applicazione delle norme di diritto da parte dei giudici dei gradi precedenti. Data l’elevata tecnicità di questo tipo of giudizio, la legge richiede che gli avvocati che vi operano posseggano una specifica e comprovata preparazione, attestata dall’iscrizione in un apposito albo. La mancanza di questo requisito fondamentale costituisce un vizio che impedisce al giudice di esaminare la fondatezza del ricorso. Non si tratta di un mero formalismo, ma di una garanzia a tutela della stessa funzione della Corte e della corretta amministrazione della giustizia. Di conseguenza, il ricorso proposto da un avvocato privo del necessario ‘ius postulandi’ (il diritto di rappresentare una parte in giudizio) deve essere dichiarato inammissibile d’ufficio.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa decisione sono significative. In primo luogo, la parte ricorrente non solo non ha ottenuto una pronuncia sul merito della propria impugnazione, ma ha anche visto la sua iniziativa processuale terminare bruscamente. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale, per chiunque intenda adire la Suprema Corte, di verificare preventivamente che il proprio difensore sia in possesso della necessaria abilitazione al patrocinio in Cassazione. Una svista su questo punto può precludere l’accesso alla giustizia e comportare rilevanti conseguenze economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un difensore che non era abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, requisito procedurale indispensabile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la parte che ha presentato il ricorso?
La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato le ragioni del ricorso nel merito?
No, la Corte non ha potuto esaminare il merito delle questioni sollevate. La mancanza dell’abilitazione del difensore è un vizio formale che ha impedito alla Corte di procedere con l’analisi sostanziale del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME COGNOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avxdo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto dalla parte civile NOME COGNOME nel procedimento a cari di COGNOME NOME, è inammissibile siccome proposto da difensore non abilitato patrocinio in Cassazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.