Patrocinio in Cassazione: quando un vizio di forma rende il ricorso nullo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale sull’importanza dei requisiti formali nel processo penale, in particolare per quanto riguarda il patrocinio in Cassazione. Un errore, apparentemente procedurale, può avere conseguenze definitive per l’esito di un ricorso, come la sua totale inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali principi ha ribadito la Suprema Corte.
I fatti del caso
Un individuo, condannato dal Tribunale di Cagliari per un reato previsto dall’art. 30 della Legge 152/1992, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Il ricorso è stato proposto tramite un difensore che, al momento della presentazione dell’atto, non risultava abilitato al patrocinio in Cassazione.
La questione è giunta all’attenzione della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dovuto valutare unicamente questo specifico aspetto procedurale, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate contro la sentenza di condanna.
La decisione sul patrocinio in Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: per poter validamente rappresentare un assistito dinanzi alla Corte di Cassazione, un avvocato deve essere iscritto in un apposito albo speciale. Questa abilitazione non è una mera formalità, ma una garanzia di specifica competenza e professionalità richiesta per agire davanti al più alto grado di giurisdizione.
Le conseguenze dell’inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato a sostenere due oneri finanziari:
1. Pagamento delle spese del procedimento: Si tratta dei costi legati alla gestione del ricorso.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha fissato questa somma in tremila euro, determinandola in via equitativa. Questa è una sanzione pecuniaria che consegue alla presentazione di un ricorso ritenuto inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato definito inammissibile per una ragione oggettiva e insuperabile: è stato presentato da un difensore privo della necessaria abilitazione al patrocinio in Cassazione al momento della presentazione. La legge richiede questo requisito specifico per garantire un’adeguata difesa tecnica nel giudizio di legittimità, che è caratterizzato da un elevato tecnicismo. La mancanza di tale abilitazione costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare le questioni di merito sollevate dal ricorrente. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna alle spese e al versamento di una sanzione in caso di inammissibilità, è stata una conseguenza diretta e inevitabile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la forma è sostanza. Il rispetto delle regole procedurali, come la scelta di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, non è un cavillo, ma un requisito essenziale per poter accedere alla giustizia di legittimità. Per i cittadini, ciò significa che è cruciale affidarsi a professionisti che posseggano tutte le qualifiche necessarie per il grado di giudizio richiesto. Per gli avvocati, è un monito a verificare sempre la propria posizione e i propri requisiti prima di intraprendere un’azione legale così delicata. Un errore su questo punto può precludere ogni possibilità di difesa nel merito, con gravi conseguenze economiche per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto da un avvocato che, al momento della presentazione, non era abilitato a esercitare il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa stabilisce la legge in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione?
L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 25/12/1978
avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.) proposto da COGNOME avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 30 L.152/1992 è inammissibile in quan proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione che alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/10/2024
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