Patrocinio in Cassazione: Quando la Mancanza di Abilitazione Rende il Ricorso Inammissibile
Nel complesso mondo del diritto processuale, il rispetto delle forme e dei requisiti di legittimazione è tanto importante quanto la fondatezza delle proprie ragioni nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda questa regola fondamentale, evidenziando come la mancanza di un requisito formale, quale l’abilitazione al patrocinio in Cassazione del difensore, possa precludere definitivamente l’esame di un ricorso. L’analisi di questo caso offre spunti cruciali sull’importanza della scelta di un professionista qualificato per ogni grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Un Appello per Furto
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per il reato di furto, emessa dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, al fine di ottenere una riforma della sentenza.
Il ricorso veniva quindi depositato e il caso assegnato alla competente sezione della Suprema Corte per la valutazione della sua ammissibilità e del suo merito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
Contrariamente alle aspettative del ricorrente, la Corte di Cassazione non è entrata nel vivo delle questioni sollevate. Con una breve ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha avuto un effetto tombale sulla vicenda: la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, senza che i giudici supremi abbiano potuto valutare se le doglianze dell’imputato fossero o meno fondate.
Le Motivazioni: Il Cruciale Ruolo del Patrocinio in Cassazione
La ragione di questa drastica decisione risiede in un vizio procedurale insuperabile. La Corte ha rilevato che il difensore che ha presentato il ricorso non era abilitato al patrocinio in Cassazione. In altre parole, l’avvocato non risultava iscritto nell’apposito albo speciale che conferisce la facoltà di rappresentare le parti dinanzi alla giurisdizione di legittimità.
Questo requisito non è una mera formalità, ma una condizione di ‘legittimazione’ essenziale. La sua assenza priva il soggetto proponente della capacità di presentare validamente l’atto. La Suprema Corte, richiamando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha sottolineato come una causa di inammissibilità così evidente possa essere dichiarata senza ulteriori formalità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito sull’importanza fondamentale di affidarsi a professionisti dotati delle specifiche qualifiche richieste per ogni fase del processo. Un errore nella scelta del difensore per il giudizio di Cassazione può vanificare ogni sforzo precedente e precludere l’accesso all’ultimo grado di giudizio. La mancanza del patrocinio in Cassazione non è un vizio sanabile e comporta conseguenze irreversibili: la definitività della condanna e l’addebito di ulteriori spese, trasformando un errore procedurale in un danno sostanziale per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha proposto non era abilitato al patrocinio in Cassazione, ovvero non possedeva la qualifica necessaria per rappresentare un cliente davanti alla Corte Suprema.
Cosa si intende per ‘soggetto privo di legittimazione’ nel caso specifico?
Significa che il ricorso è stato presentato da una parte (tramite il suo difensore) che non aveva il potere legale di farlo in quella sede, a causa della mancanza di un requisito essenziale previsto dalla legge, cioè l’abilitazione del legale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6039 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 11/05/1976
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avVi – s – o alle parti;/
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che Marchiotto NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di furto.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, in quanto il difensore non risulta essere abilitato al patrocinio in Cassazione.
Rilevata che attesa la causa della inammissibilità, la stessa può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore
Il Presidtfite