Patrocinio in Cassazione: Anche l’Avvocato Deve Avere un Difensore
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43695 del 2024, ribadisce un principio fondamentale in materia di procedura penale: la necessità del patrocinio in Cassazione da parte di un avvocato abilitato, anche quando a ricorrere è un legale che agisce per un interesse personale. Questa decisione sottolinea la netta distinzione tra la titolarità del diritto all’impugnazione e le modalità formali per il suo esercizio.
Il Fatto: Dalla Denuncia al Ricorso Personale
La vicenda trae origine da una denuncia penale presentata da un avvocato nei confronti di tre persone. Il Pubblico Ministero, al termine delle indagini, ha richiesto l’archiviazione del procedimento. L’avvocato, in qualità di persona offesa, si è opposto a tale richiesta. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione, disponendo l’archiviazione.
Contro questa ordinanza, l’avvocato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sottoscrivendolo personalmente. Proprio questa scelta si è rivelata decisiva per l’esito del giudizio di legittimità.
La Necessità del Patrocinio in Cassazione: La Regola dell’Art. 613 c.p.p.
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103/2017), la norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa disposizione non ammette deroghe. La sua finalità è quella di garantire un elevato livello di tecnicismo e specializzazione nel giudizio di legittimità, che non verte sul riesame dei fatti, ma sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la regola del patrocinio in Cassazione obbligatorio si applica a tutti i ricorsi regolati dal rito penalistico, senza alcuna distinzione riguardo alle parti interessate.
Anche un soggetto che possiede la qualifica professionale di avvocato, quando agisce in proprio come parte processuale (in questo caso, come persona offesa), è tenuto ad avvalersi del patrocinio di un altro difensore cassazionista. La Corte ha sottolineato la differenza tra la titolarità sostanziale del diritto a impugnare, che spettava all’avvocato, e le modalità concrete per l’esercizio di tale diritto, che la legge riserva a professionisti specificamente abilitati.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8914 del 2017. Il legislatore ha inteso separare nettamente la posizione della parte, che ha il diritto di proporre impugnazione, da quella del difensore tecnico, l’unico soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere l’atto per il giudizio di legittimità.
Questa scelta garantisce che il filtro di accesso alla Corte di Cassazione sia qualificato e che i motivi di ricorso siano formulati con la perizia tecnica necessaria. La norma, quindi, non lede il diritto di difesa, ma ne disciplina le modalità di esercizio in una sede altamente specializzata. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non è una valutazione sul merito delle doglianze del ricorrente, ma una sanzione processuale per il mancato rispetto di un requisito formale inderogabile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre importanti implicazioni pratiche:
1. Nessuna Autodifesa in Cassazione: Un avvocato non può difendersi personalmente davanti alla Corte di Cassazione in un procedimento penale, neanche se è la parte direttamente coinvolta. Deve obbligatoriamente conferire mandato a un collega iscritto all’albo dei cassazionisti.
2. Rischio di Inammissibilità e Sanzioni: La violazione di questa regola procedurale comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’art. 616 c.p.p., a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 4000 euro) a favore della Cassa delle ammende, data la colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Un avvocato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in un procedimento penale che lo riguarda?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa regola si applica anche se la parte ricorrente è un avvocato.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione non è firmato da un difensore cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Perché esiste questa regola che impedisce all’avvocato di difendersi da solo in Cassazione?
La Corte chiarisce che la legittimazione a proporre il ricorso (il diritto di impugnare) è distinta dalle modalità tecniche di proposizione. La legge richiede una specifica rappresentanza tecnica per garantire un elevato standard di difesa nel giudizio di legittimità, senza eccezioni per i soggetti che possiedono già la qualifica professionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 43695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEGIORGIO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha impugnato personalmente l’ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Ancona del 20/06/2024 che, ai sensi degl’artt. 409 e 410 cod. proc. pen., ne ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero relazione a denuncia penale da lui presentata nei confronti di NOME, NOME e NOME NOME.
2.11 ricorso per cassazione consta di un unico, composito motivo, sottoscritto personalmente, con il quale il ricorrente ha lamentato l’abnormità del provvedimento impugnato in ordine all sussistenza dei presupposti della disposta archiviazione, pronunciata, nel richiamare una decisione divenuta irrevocabile sui medesimi fatti, perché il fatto non sussiste e dunque
guisa da integrare una vera e propria sentenza. La pronuncia sarebbe inoltre stata emessa in relazione a fatti diversi rispetto a quelli già oggetto della citata sentenza irrevocabile; e an l’ordinanza impugnata è stata emessa nell’ambito di procedimento penale a carico di ignoti, anche se i nominativi dei soggetti denunciati erano desumibili dagli atti esaminati dal giudice.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanz del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). Di conseguenza, il ricorso interposto nell’interesse dell’AVV_NOTAIO COGNOME inammissibile perché personalmente proposto dal ricorrente senza avvalersi del patrocinio di altro difensore abilitato al giudizio di legittimità in violazione del disposto di cui all’art. proc. peri., riferibile a tutti i ricorsi per cassazione regolati dalla disciplina processuale dal rito penalistico, senza alcuna distinzione quanto alle parti interessate dalla rela impugnazione (e dunque anche con riguardo ai soggetti dotati della relativa qualifica professionale: Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024
L LE RIA