Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39519 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
actite-41–Pubbftcrs – Ministeroi in -persona det – Sostituto Procur – ato – re – EUCIA Obt1107 – Lhe ha concluso chiedendo COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21.10.2022, la Corte di appello di Salerno h confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per aver falsamente dich relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata data 17.6.2015, di aver percepito per l’anno 2014 un reddito familiare di 6.000, mentre il reddito ammontava ad un importo superiore.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, pe mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue.
Vizio di motivazione, per avere affermato l’onere da parte del ricorren di indicare in dichiarazione la possidenza di beni mobili registrati.
II) Violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneament applicato la disposizione di cui all’art. 79, comma 1 sub c), d.P.R. 115/2002.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il sia dichiarato inammissibile.
La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui in per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che i motivi ded sono generici e aspecifici, non confrontandosi con la “doppia conforme” condanna che ha dichiarato la responsabilità dell’imputato in ragi dell’assorbente ragione derivante dalla omessa dichiarazione, nell’istanz ammissione, di un reddito percepito dal prevenuto, quale titolare di d individuale, pari a euro 3.207,00; omissione ritenuta plausibilmente sorrett dolo generico.
Sotto questo profilo, la decisione è in linea con il costante principio pe integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportat dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione previ l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effet sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (cfr. Sez. n. 8302 del 23/11/2021 – dep. 2022, Rv. 282716 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equ quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente / ,