Patrocinio Cassazione: Inammissibile il Ricorso se l’Avvocato non è Abilitato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di un corretto patrocinio in Cassazione. Senza la specifica abilitazione del difensore, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Firenze. L’imputata era stata condannata alla pena di 500,00 euro di ammenda per il reato previsto dall’articolo 660 del codice penale (molestia o disturbo alle persone). Decidendo di impugnare la sentenza, l’imputata, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione.
Tuttavia, è emerso un vizio procedurale dirimente: l’avvocato che ha firmato e presentato l’impugnazione non risultava iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, requisito indispensabile per esercitare il patrocinio in Cassazione.
La Decisione della Corte: l’Importanza del Patrocinio in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputata, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto di impugnazione. La Corte ha rilevato che la mancanza di abilitazione del difensore costituisce un difetto di ‘legittimazione processuale’, una condizione essenziale per la validità del ricorso.
Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Requisiti Formali Inderogabili
La motivazione della Corte si fonda sul combinato disposto degli articoli 591, comma 1, lettera a), e 613 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo chiaro i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. In particolare, l’articolo 613 prevede che gli atti del ricorso per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale.
Questa regola non è un mero formalismo. Essa è posta a garanzia della qualità della difesa tecnica davanti alla Suprema Corte, organo che non riesamina i fatti, ma giudica sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). È fondamentale, quindi, che i legali che vi operano posseggano una specifica e comprovata competenza. La mancanza di questo requisito rende l’atto di impugnazione radicalmente nullo, impedendo al giudice di esaminare le ragioni del ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito sia per i cittadini che per gli avvocati. Per chi intende impugnare una sentenza, è cruciale verificare che il proprio legale possegga tutti i requisiti necessari per il grado di giudizio che si intende affrontare, specialmente per il patrocinio in Cassazione. Per i professionisti, sottolinea l’importanza di essere consapevoli dei limiti della propria abilitazione.
Un errore di questo tipo non solo preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice supremo, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La scelta di un difensore qualificato e specificamente abilitato è, pertanto, il primo e indispensabile passo per garantire la tutela effettiva dei propri diritti nel processo penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha proposto non era iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e, di conseguenza, era privo della necessaria legittimazione processuale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali norme di legge sono state decisive per questa decisione?
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 591, comma 1, lettera a), e 613 del codice di procedura penale, che prevedono l’inammissibilità del ricorso per cassazione se non sottoscritto da un difensore abilitato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20279 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME, così come qualificato dalla Corte di appello di Firenze, avverso la sentenza emessa Tribunale di Firenze ilkoimw. .—242.11 . , con cui l’imputata era stata condannata alla pena di 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 660 cod. commesso a Lastra di Signa tra il giugno del 2023 e il 12 aprile 2016. A6 Giugno
Ritenuto che l’impugnazione è stata proposta dall’AVV_NOTAIO, che al momento della presentazione dell’appello, non era abilitato al patroc davanti alla Corte di cassazione.
Ritenuto che il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, risultan presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processua relativamente alla proposizione del ricorso per cessazione, impone l’emissione una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esse dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.