Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/10/1973
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 16-30 maggio 2024 ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto con il quale il 31 marzo 2023 è stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’istanza di ammissione di NOME, cittadino nigeriano, al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimento penale in cui è imputato.
Ricorre per la cassazione del provvedimento l’imputato, tramite Difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 79 e 94 del d.P.R. n. 115 del 2002).
Lamenta, in particolare, la erroneità della valutazione giudiziale circa la intempestività della richiesta dell’interessato alla propria Ambasciata, in quanto, comunque, l’istanza conteneva l’auto-certificazione di NOME circa l’assenza di redditi esteri, e circa l’invio della richiesta ad un indirizzo dell’ambasciat erroneo, in quanto già in fase di opposizione si era versata in atti la nuova richiesta, diretta all’indirizzo corretto, ma mai evasa dall’Ufficio.
In ogni caso, il provvedimento impugnato trascurerebbe la puntualizzazione di Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272180, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto».
Si segnala che, in linea con il principio richiamato, l’opponente ha prodotto in udienza richiesta diretta all’Ambasciata un anno fa ma mai evasa e si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato con l’autocertificazione.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 22 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per i seguenti motivi.
Coglie nel segno il rilievo difensivo circa l’assenza di scadenze preclusive nel procedimento in questione.
Infatti, come già affermato nella pronunzia di Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180, puntualmente richiamata nel ricorso, «In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto».
Sul punto si registrano peraltro anche i – condivisibili – precedenti di Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, COGNOME, Rv. 283215 (secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l’interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegno dell’istanza, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l’obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti») e di Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276086 (che ha affermato che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione al provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio rientra nei poteri – doveri del giudice acquisire gli atti e i documenti del fascicolo de procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato, in conformità con i poteri integrativi riconosciuti dalla legge. (In applicazione del principio, la Cor ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’opposizione sul presupposto della mancata allegazione della richiesta di ammissione e della documentazione a questa allegata)»).
In conseguenza, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione i documenti allegati in sede di opposizione, cioè la seconda istanza all’ambasciata, inviata all’indirizzo corretto.
Inoltre, il concetto di “impossibilità” a produrre la attestazione consolare, su cui fa leva il provvedimento impugnato (alle pp. 2 e 4) e che il ricorrente comunque contesta, affermando di avere mandato l’istanza all’indirizzo esatto e di avere fatto quanto nelle proprie possibilità per ottenere il documento, è inteso dal Tribunale di Napoli in senso estremamente rigido, comunque in contrasto con il precedente di legittimità, che va ribadito con convinzione, secondo il quale «In tema di patrocinio a spese dello Stato, il presupposto della “impossibilità” a produrre la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell’ammissione al beneficio dell’imputato straniero non appartenente all’Unione Europea in base all’autocertificazione prevista dall’art. 94, comma 2, dello stesso decreto, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l’allegazione a corredo dell’istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio,
non abbia avuto risposta dell’autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l’urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia» (Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282607).
Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, il quale valuterà ovviamente in piena autonomia di giudizio – attenendosi ai principi richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso il 26/11/2024.