Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5580 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5580 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’a d.P.R. 115/2002.
Rilevato che la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penal vizio di motivazione in relazione all’art. 95 d.P.R. 115/2002; II) Violazione e applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. con riferimento al diniego delle circo attenuanti generiche.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che i rilievi difensiv ad essere palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di dog già validamente disattese nei gradi di merito. Nella specie la Corte d’appel chiarito come dagli accertamenti compiuti dalla Questura di Palermo fos chiaramente emersa la falsità di quanto contenuto nella dichiarazione sostitu di certificazione resa dall’imputato per l’ammissione al patrocinio a spese Stato, avendo questi dichiarato, nell’istanza presentata in data 21.12.2020 il reddito percepito nell’anno 2019 era non superiore ad euro 4071,00 a front un reddito effettivamente percepito pari ad euro 13.464,00 nell’anno 2019 euro 23.162,67 nell’anno 2020.
Considerato che le ragioni di doglianza formulate in relazione al prof soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria e riproduttive di di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dai giudici di merito: il ricorrente, in concreto, non si c adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da viz legittimità. I giudici del gravame hanno, infatti, dato, conto degli elem prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in b quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento sogget del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamen richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv 282560). Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in ord alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circosta attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione ido giustificare il riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificaz conforme ai criteri ermeneutici stabili in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 395 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice c l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dop riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, converti modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fin concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura dell’imputato”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
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