Patrocinio a Spese dello Stato: la Cassazione ribadisce, il rito è quello penale
Il diritto alla difesa è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, e lo strumento del patrocinio a spese dello Stato ne è una garanzia essenziale per chi non ha le risorse economiche per sostenerla. Ma cosa succede quando una richiesta di ammissione viene rigettata? Qual è la procedura corretta per opporsi? Con la recente sentenza n. 38247/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale: il procedimento di opposizione in ambito penale segue le regole del processo penale, non quelle del rito civile.
I Fatti del Caso
Un imputato si era visto rigettare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il suo difensore aveva quindi presentato un’opposizione, come previsto dalla legge. Tuttavia, il Tribunale competente, chiamato a decidere dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, aveva dichiarato estinto il procedimento per “mancata riassunzione di parte”. In pratica, il giudice aveva applicato una regola tipica del processo civile, secondo cui la parte interessata deve compiere un atto specifico per “riattivare” il giudizio dopo il rinvio, pena l’estinzione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse commesso un grave errore, applicando norme civili a un procedimento che, per sua natura, è strettamente connesso e accessorio al processo penale principale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale. I giudici di legittimità hanno affermato che il provvedimento impugnato aveva “manifestamente eluso il dictum” della precedente sentenza di annullamento. La Corte ha ribadito un principio già consolidato: la procedura di opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio in sede penale deve seguire le forme e le regole del procedimento penale.
Le motivazioni: la procedura per il patrocinio a spese dello Stato segue il rito penale
Il cuore della motivazione risiede nella natura accessoria del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio rispetto al processo penale principale. La Corte ha specificato che l’istanza va presentata presso la cancelleria penale e il relativo procedimento di opposizione, regolato dall’art. 99 del D.P.R. 115/2002, deve essere coordinato con le disposizioni generali del processo penale.
Di conseguenza, non era richiesta alcuna “riassunzione del procedimento in sede civile”, poiché tale istituto è estraneo al rito penale. L’errore del Tribunale è stato quello di trattare la questione come una controversia civile autonoma, ignorando il suo legame indissolubile con il procedimento penale. La decisione della Cassazione si allinea a precedenti orientamenti (come la sentenza n. 29385/2022), rafforzando la coerenza del sistema e la tutela del diritto di difesa.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, offre certezza agli operatori del diritto (avvocati e magistrati) sulla procedura da seguire in caso di opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato, evitando confusioni tra rito civile e penale. In secondo luogo, tutela l’imputato, impedendo che il suo diritto a una difesa gratuita possa essere vanificato da errate applicazioni di norme procedurali non pertinenti. La Corte, annullando la decisione e trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale per la prosecuzione del giudizio, ha ripristinato la corretta applicazione della legge, assicurando che la richiesta dell’imputato venga esaminata nel merito secondo le regole procedurali corrette.
Quale procedura si applica per opporsi al rigetto del patrocinio a spese dello Stato in un processo penale?
Si applica la procedura prevista dall’art. 99 del D.P.R. 115/2002, che deve essere coordinata con le disposizioni generali del processo penale, in quanto procedimento accessorio a quest’ultimo.
È necessario riassumere il procedimento di opposizione come in un processo civile?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la “riassunzione”, un istituto tipico del processo civile, non è richiesta nel procedimento di opposizione al diniego del patrocinio in sede penale, poiché questo segue le regole del rito penale.
Cosa succede quando un giudice applica erroneamente le norme del processo civile a una questione di procedura penale?
Il provvedimento emesso è illegittimo e può essere annullato dalla Corte di Cassazione, come avvenuto nel caso di specie. La Corte annulla la decisione errata e dispone la prosecuzione del procedimento secondo le corrette norme procedurali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STABILE NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con provvedimento del 12.3.2024, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato estinto (“stante la mancata riassunzione di parte”) il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 instaurato dal difensore di NOME COGNOME avverso il rigetto di istanza di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal GIP dello stesso Tribunale.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge, per avere il giudicante, ancora una volta, erroneamente e abnormemente applicato nel presente procedimento le regole del giudizio civile, nonostante la circolare ministeriale del 29.11.2022 e la stessa sentenza rescindente della Suprema Corte avessero chiaramente statuito il principio per cui nel procedimento di opposizione ex art. 99 cit. proposto per ottenere, in sede penale, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si debba procedere con le forme del rito civile, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale.
Il ricorrente ha anche dedotto la violazione di legge in relazione al contenuto dell’originario provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione.
Il PG della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato, avendo il provvedimento impugnato manifestamente eluso il dictum della sentenza rescindente, che aveva chiaramente statuito che il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 instaurato dal ricorrente dovesse essere presentato presso la cancelleria penale e seguire le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (secondo l’insegnamento di Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424 – 01).
Ne discende carne nessuna riassunzione del procedimento in sede civile fosse richiesta dalla parte nel caso di specie, come erroneamente stabilito dal Tribunale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnato provvedimento dev’essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso. Così deciso il 12 settembre 2024
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