Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 30/01/1974, avverso l’ordinanza in data 03/12/2024 dal Presidente del Tribunale di Taranto;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata ordinanza sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 03/12/2024, il Presidente del Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione, presentata nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il decreto con cui, il precedente 12/12/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal predetto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, avv.to NOME COGNOME che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione a quanto sancito dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.
Assume, in particolare, che l’ordinanza reiettiva oggetto d’impugnazione, essendo stata emessa dal giudice civile, risulterebbe abnorme, perché causativa di un’indebita stasi processuale, atteso che la competenza a decidere sull’opposizione, per la natura impugnatoria di tale rimedio, apparterrebbe al giudice penale.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell’erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 e del vizio di motivazione per carenza.
Sostiene in proposito, per un verso, che l’ordinanza reiettiva risulterebbe erroneamente motivata con la mancata allegazione, da parte dell’opponente, di un certificato penale aggiornato e con la mancata indicazione, da parte dello stesso, dei reati per i quali si procedeva nei suoi confronti e, per altro verso, che tale provvedimento non si sarebbe in alcun modo confrontato con la doglianza fatta valere con l’opposizione, incentrata sulla carenza di motivazione in punto di ritenuto superamento, da parte dell’istante, della soglia reddituale, per essere quella adottata meramente apparente.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione a quanto previsto dagli artt. 2727 e ss. cod. civ. e 116 cod. proc. civ.
Sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata facendo un cattivo utilizzo delle presunzioni civili mediante le quali si è ritenuta raggiunta la prova dell’insussistenza delle prescritte condizioni reddituali, non potendosi inferire tale circostanza né dal certificato penale, né, tantomeno, dal silenzio serbato dal richiedente in ordine all’oggetto dei procedimenti penali a suo carico.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Ragioni di ordine sistematico inducono ad esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento, dovuto alla fondatezza della doglianza con esso dedotta, ha valenza assorbente rispetto alla disamina di quelli ulteriori.
Nello specifico, con tale motivo di ricorso si lamentano l’erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 e il vizio di motivazione per carenza, sostenendo, per un verso, che l’ordinanza reiettiva risulterebbe erroneamente motivata con la mancata allegazione, da parte dell’opponente, di un certificato penale aggiornato e con la mancata indicazione, da parte del medesimo, dei reati per i quali risultava indagato e, per altro verso, che l’indicato provvedimento non avrebbe in alcun modo valutato la doglianza fatta valere con l’opposizione, incentrata sulla carenza di motivazione in punto di ritenuto superamento, da parte dell’istante, della soglia reddituale, per essere quella di fatto adottata meramente apparente.
Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo al giudizio di opposizione avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che «Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica».
Attualmente la disciplina di riferimento si rinviene nell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all’art.702-bis e ss. cod. proc. civ. e, quindi, al procedimento sommario di cognizione introdotto con l’art. 51 legge n. 69 del 2009, in funzione della rapida definizione della controversia, stante la più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e la dipendenza dell’accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie.
In origine, invece, il procedimento richiamato dal citato art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 era disciplinato dall’art. 28 legge n. 794 del 1942, che introduceva un giudizio del pari improntato alla sommarietà.
In relazione ad esso, questa Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, aveva precisato che gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentivano di qualificarlo «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale
principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria», desumendone la necessità di coordinarlo, per quanto riguarda le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, rispetto al quale è in rapporto di incidentalità e, quindi, con la disciplina del processo penale di cui agli art.548 e ss. cod. proc. pen. (così: Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228118-01).
A seguito del mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, occorre stabilire se il principio espresso con la menzionata pronunzia conservi tuttora validità e, quindi, se, nella vigenza dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, facendo rinvio all’artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., trovino tuttora applicazione le regole procedurali dettate dal codice di rito penale.
Ritiene il Collegio che le citate regole processuali si applichino tuttora, dovendosi recepire e dare continuità al principio, di recente espresso in una pronunzia di questa Sezione, secondo cui v’è differenza tra il rito che assiste l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale e quello che regolamenta l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, differenza giustificata dall’accessorietà rispetto al processo penale della prima controversia (in tal senso: Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, COGNOME, Rv. 274908-01).
Tanto chiarito, si rileva che, nel caso di specie, in esito a un procedimento celebrato dinanzi al giudice civile, con conseguente applicazione della normativa processualcivilistica, è stata emessa un’ordinanza reiettiva dell’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’evidenza priva di qualsiasi valutazione della doglianza specificamente dedotta con il gravame, incentrata – come detto – sulla carenza, sub specie di apparenza, della motivazione in punto di ritenuto superamento, da parte dell’istante, della soglia reddituale prevista ex lege, in tesi illogicamente ed arbitrariamente inferito dalla pregressa imposizione al predetto di un assegno mensile di mantenimento in favore della coniuge dell’importo di euro duecento.
L’omesso scrutinio della doglianza fatta valere con la proposta opposizione vizia gravemente l’ordinanza oggetto d’impugnativa.
D’altro canto, non può sottacersi che l’illegittimità di tale provvedimento è ascrivibile anche ad altra causa, costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui «È illegittimo, se fondato su motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, il rigetto dell’opposizione interposta, ex art. 99
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituendo la stessa uno strumento, pur se straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, informato, pertanto, ai principi del processo penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di “reformatio in pejus”» (così: Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287495-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273254-01 e Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, COGNOME Rv. 250134-01).
Le criticità poste in rilievo, pur avendo viziato il provvedimento impugnato sì da imporne l’annullamento, contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, non hanno comportato un’indebita compressione dei diritti di difesa, né, tantomeno, hanno determinato un’irreversibile stasi del procedimento, confortando tale asserto l’avvenuta proposizione dell’impugnativa in disamina e il suo positivo scrutinio da parte di questo giudice di legittimità.
La carenza argomentativa posta in rilievo in sede di disamina del secondo motivo di ricorso, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto.
Così deciso il 12/03/2025