Patrocinio a spese dello Stato: le conseguenze del falso
L’accesso al patrocinio a spese dello Stato è un diritto fondamentale, ma richiede la massima correttezza nelle dichiarazioni fornite all’autorità giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato che aveva fornito dati non veritieri, sottolineando il rigore necessario in questa materia.
Il caso: dichiarazioni mendaci per il gratuito patrocinio
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il delitto previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. Tale norma punisce chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilascia dichiarazioni false o omette di comunicare variazioni di reddito rilevanti. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, cercando di far valere l’assenza di dolo e richiedendo benefici di legge.
I motivi del ricorso e la risposta della Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su tre punti principali: la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze erano identiche a quelle già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza che venisse offerto un reale confronto critico con le motivazioni dei giudici di merito.
La discrezionalità del giudice nel trattamento sanzionatorio
Un punto centrale della decisione riguarda la determinazione della pena. La Cassazione ha ricordato che la scelta della sanzione e la concessione di benefici sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. In sede di legittimità, è possibile intervenire solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o incongrua. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già fornito argomenti giuridici corretti per giustificare la condanna e il rigetto delle attenuanti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura generica del ricorso. I giudici hanno evidenziato come l’imputato si sia limitato a riproporre profili di censura già vagliati, omettendo di contestare i passaggi logici della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre sottolineato che il reato di falso nel patrocinio a spese dello Stato non può essere facilmente derubricato a fatto di lieve entità quando mancano elementi concreti che giustifichino una tale valutazione.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna penale, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia funge da monito sull’importanza di una condotta trasparente nelle istanze di accesso ai benefici statali e sulla necessità di una strategia difensiva che non si limiti alla mera ripetizione di argomenti già respinti.
Cosa accade se si dichiara il falso per ottenere il gratuito patrocinio?
Si incorre nel reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, che punisce con la reclusione e la multa le dichiarazioni mendaci o le omissioni riguardanti le condizioni di reddito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a riproporre questioni già risolte nei gradi precedenti senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile ottenere la particolare tenuità del fatto per questo reato?
Sì, è teoricamente possibile, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve riscontrare un’offesa di minima entità e l’assenza di abitualità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5476 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALATABIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024, con cui NOME COGNOME era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che articola tre motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, infine, al diniego delle circos attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, risultando i motivi di ricorso meramente riproduttivi di prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d merito (p. 4 sent. app.), con cui il ricorrente non opera alcun confronto. Dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice, rilevando in sede di legittimità unicamente la sua mancata congruità o manifesta illogicità: evenienza che non ricorre nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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