Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44915 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44915 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORZIO NOME COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Napoli il 23 maggio 2023 ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
La ragione della decisione del G.u.p. sta (pp. 1-2) in plurime ritenute imprecisioni e lacune nella formulazione dell’istanza rispetto ai requisiti prescritt dalla legge; si evidenzia anche la illeggibilità della copia di un valido documento di identità in allegato all’istanza.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza la signora NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 4 e 24 Cost., art. 4, comma 1, della direttiva n. 2016.19 del Parlamento e del Consiglio di Europa, artt. 74, 76, 79, 93, 96 e 97 della legge 30 luglio 1990, n. 217) e vizio d motivazione, che sarebbe illogica.
Il provvedimento che si impugna sarebbe guidato da una visione “riduttiva” dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, istituto che invece ha sottolinea nel ricorso – implicazioni costituzionali evidentissime.
Le dichiarazioni concretamente rese dalla richiedente sia in ordine al reddito, proprio e dei familiari, sia in ordine alla consapevolezza soggettiva circa la pendenza di procedimenti penali sarebbero, a ben vedere, chiare, congrue e comprensibili, a differenza di quanto è stato – ma, si stima, erroneamente valutato dal Decidente.
Infine, il Giudice avrebbe individuato una causa di invalidità dell’istanza (la allegazione di una copia leggibile di un documento di identità) che non è prevista dalla legge.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.M. della RAGIONE_SOCIALE il 21 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L’impugnazione non solo è costruita parzialmente in fatto e, nella parte in diritto, richiama disposizioni della legge n. 217 del 1990, abrogata dall’art. 299
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma si risolve in prospettazioni merament avversative rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, con il quale no si confronta, risultando, in definitiva, i motivi di doglianza non specif soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
3. Consegue la statuizione in dispositivo.
Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorr al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositiv
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie d principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivis Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12/10/2023.