Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a OSTUNI il 23/07/1969
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 de –RAGIONE_SOCIALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, è stata rigettata l’opposizione proposta avverso la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da NOME COGNOME
È stato proposto ricorso nell’interesse dell’instante fondato su tre motivi (di seguito esplicitati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con i qual si deducono, per quanto emerge dalla rubrica, la violazione degli artt. 76, 79 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002 (anche in relazione all’art. 111 Cost.). Per come articolate le doglianza deducono: a) la manifesta illogicità della motivazione in quanto fondante sulla mera omessa indicazione formale dell’anno fiscale di riferimento dei redditi di cui all’istanza; b) la mancata esplicitazione delle ragio per cui la detta omissione non potesse essere integrata; c) la considerazione, in motivazione, delle risultanze ISEE, a dire del ricorrente non emergenti dagli atti; d) l’omesso esercizio dei poteri di verifica cui all’art. 96 d.P.R. n. 309 del 2002 la mancata sollecitazione di integrazioni e chiarimenti.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve innanzitutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra non la mera incongruità della motivazione ma il difetto totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, COGNOME; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda Sez. 4, n. 32894 del 2022, COGNOME, cit., si vedano altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271925 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Ne consegue l’inammissibilità delle censure con le quali, al di là della mera indicazione in rubrica di violazioni di legge, si articolano vizi motivazionali
con riferimento a un provvedimento non caratterizzato, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, da difetto totale di motivazione ma fondante
sulla mancata indicazione dei redditi relativi all’anno di riferimento (pag. 1
ultimo capoverso). Il riferimento è, in particolare, alla dedotta manifesta illogicità, oltre che alla considerazione, nell’apparato motivazionale, anche delle
risultanze ISEE che, a dire del ricorrente, non sarebbero agli atti, sostanziandosi quindi la detta ultima censura, già nella stessa prospettazione del ricorrente, in
un travisamento della prova e, quindi, in un vizio di motivazione libri deducibile.
4. Il mancato confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, come detto fondante sull’inammissibilità per mancata indicazione dei redditi nell’anno
di riferimento e non sulla mera indicazione di redditi sottosoglia (questi ultim ritenuti peraltro riferiti al diverso anno 2024), oltre a evidenziare altro prof
d’inammissibilità per aspecificità, rede infine manifesta l’infondatezza della censura deducente l’omessa attivazione dei poteri di verifica (per
l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale
è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
Concludendo, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consiglieke estensqre
Il Pr s ente