Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO
1.11 Presidente del Tribunale di Caltagirone ha rigettato la opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 115/2002 da COGNOME NOME avverso il provvedimento del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato la inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.79 comma 1 lett.c) D.Lgs. 115/2002, in quanto il richiedente non aveva adempiuto, nel termine ad esso assegnato, alla integrazione della dichiarazione auto-certificativa con riferimento alla esclusione di precedenti penali ostativi e, in particolare, di non essere stato condannato, e di non essere imputato e indagato, in relazione a reati concernenti l’evasione di imposte, ai sensi dell’art.91 stesso testo,
Il giudice dell’opposizione osservava che, sebbene l’art.79 TU spese di giustizia non richiedesse che l’autocertificazione contenesse un esplicito riferimento all’assenza di precedenti o di carichi pendenti ostativi, doveva ritenersi legittima facoltà dell’adita autorità giudiziaria, secondo il disposto di cui all’art.79 comma 3 TU spese di giustizia, di sollecitare il richiedente al deposito di documentazione integrativa al fine di confortare la veridicità di quanto indicato nell’autocertificazione, ovvero al fine di rappresentare che l’istante non versi nelle cause ostative pure previste dalla suddetta disciplina, quali appunto quella indicata dall’art.91 stesso testo.
Evidenziava comunque che, in relazione all’assenza di reati ostativi quali quelli indicati dall’art.76 comma 4 bis TU, disposizione richiamata dall’art.79 TU, il richiedente avrebbe comunque dovuto farne oggetto di specifica dichiarazione, cosa che non era avvenuta.
3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME lamentando violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in oggetto. Assume che del tutto illegittimamente era stata riconosciuta la inammissibilità della istanza, laddove il ricorrente, entro il termine assegnato, aveva depositato una memoria difensiva in cui documentava la ricorrenza di un precedente compreso tra i reati .di cui all’art.76 comma 4 bis TU, rappresentando al contempo la non applicabilità deila presunzione di redditi illeciti, sia in ragione di precedente penale risalente, precedente sia perché la circostanza aggravante di cui all’art.80 d.P.R. 309/90 non concerneva il traffico di sostanze stupefacente di ingente quantità.
Quanto poi al fatto che non era stata integrata la istanza di ammissione con l’utilizzazione della a formula sacramentale riconducibile all’art.91 TU cit., ne deduce la irrilevanza ai fini della decisione sulla
istanza di ammissione al patrocinio, in quanto la disciplina che regola il contenuto della dichiarazione autocertificativa (art.79 in relazione all’art.76 TU), non contiene alcun esplicito o implicito riferimento all’art.91 cit. o comunque all’obbligo del dichiarante di precisare l’assenza di precedenti o di carichi pendenti per reati fiscali relativi all’evasione delle imposte e comunque l’assenza di tale attestazione non poteva essere causa di rigetto dell’istanza ovvero oggetto di una richiesta di integrazione, a pena di inammissibilità, della istanza stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sul punto giova ricordare che a norma dell’art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l’istanza deve contenere «le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica…», nonché “dichiarazione sostitutiva di certificazione … con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall’art.6”.
Nessun riferimento contiene la disposizione all’obbligo per il richiedente di indicare nell’istanza o nell’autocertificazione la ricorrenza di precedenti penali ostativi, quali quelli in materia di evasione di imposte (di cui all’art.91 lett.a d.P.R. n.115/2002), ovvero quelli assistiti da una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa (a seguito di intervento interpretativo della Corte costituzionale con sentenza n.139/2010) di cui all’art.76 comma 4 bis d.P.R. n.115/2002.
3.1 In proposito, occorre precisare che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza l’indicazione dell’insussistenza di condanne per i reati previsti dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all’ammissione, essendo sufficiente che l’interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni reddituali previste da tale articolo (Séz. 4, n. 48972 del 13/07/2017, Rv. 271516). La predetta indicazione non può pertanto assurgere a condizione di ammissibilità dell’istanza, neppure a seguito di una eventuale richiesta di integrazione formulata dal giudice con l’avviso che, in difetto, verrebbe pronunciato un provvedimento di inammissibilità. E tale conclusione vale anche nel caso in cui non venga osservato il termine fissato dal giudice a questo scopo, tenuto altresì
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conto che la parte istante, a seguito della richiesta di integrazioni sul punto, ha depositato una memoria difensiva nella quale indicava la ricorrenza di un precedente compreso nella presunzione di cui all’art.76 comma 4 bis cit., per dimostrare il superamento di siffatta presunzione.
Non si comprende, infatti, come possa ipotizzarsi, in assenza di una espressa previsione di legge, una decadenza conseguente al mancato rispetto di un termine fissato per un adempimento non previsto dalla legge e comunque rispetto al quale la difesa del richiedente ha intrapreso una interlocuzione, riconoscendo la esistenza di un precedente limitativo del diritto di accesso al beneficio. La possibilità del giudice di indicare all’interessato un termine è finalizzata a favorire una più rapida ed efficace definizione del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; con la conseguenza che quel termine può avere soltanto natura di termine ordinatorio, ma non di termine perentorio. Sul punto, vanno applicati i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l’interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegno dell’istanza, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l’obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti (Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Sannino, Rv. 283215). Si è altresì evidenziato che il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180).
In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Caltagirone per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Caltagirone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.