Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10446 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10446 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in FRANCIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di Verona. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, giudicando sull’impugnazione proposta avverso il decreto emesso il 28/02/2025 dallo stesso Tribunale, che aveva dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato pre sentata da NOME COGNOME, ha rigettato l’opposizione medesima e confermato il provvedimento impugnato.
La declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata in quanto il richiedente, nel termine di giorni quarantacinque, assegnato con il provvedimento interlocutorio emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 (contenente il Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), non aveva prodotto i documenti integrativi ritenuti necessari, nonostante la rituale comunicazione presso il domicilio eletto.
Il Tribunale ha esposto che, in sede di ricorso, l’istante aveva rappresentato la non perentorietà del predetto termine e la sostanziale inutilità dei richiesti documenti integrativi.
Ha quindi rilevato che, ai sensi del citato art.79, comma 3, TUSG, il giudice investito RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al patrocinio aveva richiesto di integrare la
documentazione mediante il deposito di: fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno; documentazione specificativa RAGIONE_SOCIALEa cittadinanza e RAGIONE_SOCIALEa residenza RAGIONE_SOCIALE‘istante; documentazione fiscale o equipollente idonea a specificare la provenienza dei redditi dichiarati, il tutto al fine di verificare la veridicità di quanto esposto nella richiesta; che, nonostante la comunicazione del provvedimento interlocutorio avvenuta presso il domicilio dichiarato, nessuna documentazione era stata prodotta nel termine imposto, con successiva dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Ha rilevato che il termine di quarantacinque giorni dettato dal giudice procedente doveva ritenersi ordinatorio, ma che la relativa documentazione non era stata prodotta nell’arco di tre anni dal la richiesta, determinando una sostanziale stasi del procedimento e imponendo all’autorità adita di pronunciare un formale provvedimento di inammissibilità; argomentando come -pur dovendosi ritenere superflue alcune RAGIONE_SOCIALEe integrazioni richieste – la natura necessaria RAGIONE_SOCIALEa documentazione dovesse ravvisarsi in specifico riferimento a quella attinente all’esatta individuazione del reddito RAGIONE_SOCIALE‘istante e RAGIONE_SOCIALEa sua provenienza; rilevando, altresì, che neanche in sede di impugnazione il richiedente aveva comunque allegato la documentazione richiesta, neppure sotto forma di autocertificazione, con conseguente impossibilità di ritenere rispettati i requisiti previsti, per la domanda, dall’art.76 TUSG.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge e/o la carenza e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione agli artt. 96, comma primo e 74 e ss. del TUSG.
Ha dedotto, in relazione all’art.96 citato, che il giudice avrebbe avuto l’obbligo di provvedere entro dieci giorni dall’istanza e che il ritardo nell a pronuncia del provvedimento di ammissione -non emesso nonostante lo stesso giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa avesse riconosciuto la natura prevalentemente superflua RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta -aveva danneggiato il diritto di difesa del richiedente, atteso che il procedimento principale era stato già definito con sentenza passata in giudicato; ha dedotto, in relazione agli artt. 74 e ss. del TUSG, che nessuna norma imponeva di dare conto RAGIONE_SOCIALEe fonti del reddito dichiarato, considerando comunque la possibilità -in capo al giudice -di avvalersi RAGIONE_SOCIALEe verifiche sulla veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione tramite gli uffici finanziari e che l’istanza doveva ritenersi astrattamente ammissibile anche qualora avesse indicato la nullatenenza del richiedente, ovvero redditi provenienti da attività illecite; ha quindi concluso che l’integrazione richiesta dal giudice procedente doveva ritenersi pretestuosa,
stante il citato potere di verifica successiva su ammontare e provenienza del reddito dichiarato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Deve essere preliminarmente osservato -in riferimento alla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘unitario motivo di ricorso – che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99, comma 4, TUSG, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione avverso il provvedimento che abbia rigettato ovvero dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, a meno di suo assoluto difetto (Sez. 4, n. 1873 del 13/12/2023, NOME, non mass.; in senso conforme, già Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252372 – 01).
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile unicamente denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01; conf., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590 – 01).
Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv.239692).
Ne consegue che -non ravvisandosi il carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione -il provvedimento impugnato può essere sindacato unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge.
Esaminando, quindi, il motivo di impugnazione sotto tale aspetto, il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 74 e ss. TUSG e, in particolare, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze derivanti dalla
mancata ottemperanza, da parte del richiedente l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in RAGIONE_SOCIALE al termine concesso dal giudice per integrare la documentazione allegata all’istanza, in riferimento al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.79, comma terzo, del TUSG, il quale prevede che «Gli interessati, se il giudice procedente o il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».
Deducendo, altresì, la complessiva irritualità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di integrazione formulata dal giudice procedente, in quanto asseritamente relativa a informazioni da ritenere superflue e comunque verificabili d’ufficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria.
4. Entrambi i rilievi sono manifestamente infondati.
4.1. In primo luogo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che l’interessato, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, è tenuto, ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad ottemperare alla richiesta di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e non può sottrarsi all’adempimento, adducendo l’irrilevanza o la non pertinenza RAGIONE_SOCIALEa stessa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 36691 del 11/09/2025, Marotta, Rv. 288856 – 01).
In tal senso anche Sez. 4, n. 12438 del 12/01/2022, Lux, Rv. 282934 -01, secondo la quale, in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, nel caso in cui il giudice richieda all’interessato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza di ammissione, è legittima l’indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo di stallo del procedimento.
D’altronde, il dato testuale non pare giustificare dubbi particolari: il comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 T.U. prevede che gli interessati, se il giudice procedente o il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Con ogni evidenza, la disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionale strumentale alla verifica RAGIONE_SOCIALE a veridicità di quanto indicato nell’istanza.
La circostanza che altre disposizioni, come l’art. 96, co. 2, prevedano verifiche posteriori all’ammissione al beneficio non è in alcun modo incidente sulla chiara disposizione di cui all’art. 79, co. 3, che prevede un approfondimento che precede la decisi one sull’istanza.
Pertanto, è manifestamente infondata l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa irritualità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE impartito dal giudice.
4.2. In relazione alla denunciata illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione in quanto adottata quando era ormai scaduto il termine di dieci giorni previsto dalla legge, è necessario procedere a una previa e adeguata tematizzazione RAGIONE_SOCIALEa problematica relativa al termin e concesso al giudice per provvedere sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nonché alla natura del termine medesimo.
Nell ‘originario testo RAGIONE_SOCIALE‘art.96 del TUSG, era previsto in specifico riferimento al processo penale che il giudice dovesse provvedere sull’istanza entro il termine di dieci giorni «a pena di nullità assoluta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale», configurandosi, quindi, il termine medesimo come perentorio, secondo una previsione poi espunta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12ter comma 1, lettera c), del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma quarto RAGIONE_SOCIALEo stesso art.96 TUSG, per il caso in cui il giudice ritenga sussistano fondati motivi per ritenere che l ‘ interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, RAGIONE_SOCIALEe condizioni personali e familiari e RAGIONE_SOCIALEe attività economiche eventualmente svolte e perciò trasmetta l ‘ istanza alla Guardia di Finanza per le verifiche (comma 2) o, procedendo per uno dei delitti previsti dall ‘ art.51, comma 3bis, cod.proc.pen., ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, chieda preventivamente al questione, alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE le informazioni necessarie e utili alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che possono essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di Finanzia (comma 3), prevede che «Il magistrato decide sull ‘ istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3».
Nell’impianto originario poteva ritenersi che il termine di dieci giorni e la relativa sanzione RAGIONE_SOCIALEa nullità, fossero applicabili anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 ; dovendosi altresì osservare, per incidens, che, in riferimento al diverso ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, l’art.123 TUSG prevede che l’organo competente a ricevere l’istanza (ovvero, in via provvisoria, il locale Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.124 TUSG), possa concedere un termine per l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione non superiore ai due mesi, pur non essendo prevista alcuna sanzione di nullità; ferma restando quella RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità in caso di mancata ottemperanza allo stesso termine concesso per l’integrazione.
Per l’effetto del venire meno RAGIONE_SOCIALEa sanzione di nullità prevista, per il processo penale, dall’originario testo RAGIONE_SOCIALE‘art.96, comma 1, TUSG e in conformità
rispetto al principio espresso dall’art.173, comma primo, cod.proc.pen. e 152, comma secondo, cod.proc.civ. -il termine di dieci giorni, originariamente previsto come perentorio, deve intendersi ordinatorio; così come analoga natura ordinatoria deve essere attribuita al termine previsto, rispettivamente, dal comma secondo e dal comma terzo RAGIONE_SOCIALE ‘ art.79 TUSG.
Peraltro, deve ritenersi che la natura ordinatoria dei termini previsti dagli artt. 96 e 79, comma terzo, TUSG non faccia venire meno la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa tematica riguardante l’individuazione del momento in cui il giudice è comunque tenuto, in materia penale, a provvedere sull’istanza di ammissione.
Difatti, il termine deve essere individuato in quello di dieci giorni previsto dall’art.96, comma primo, del TUSG (rimasto comunque invariato, in sede di processo penale, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa riscrittura che ha escluso la sanzione RAGIONE_SOCIALEa nullità); ove venga richiesto il deposito di documentazione integrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.79, comma 3, TUSG , ragioni di garanzia del diritto di difesa impongono di ritenere che il giudice debba comunque decidere entro il decimo giorno dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza (ferma restando la natura ordinatoria del termine per l’assenza di sanzioni processuali i n caso di inosservanza).
Pertanto, è manifestamente infondato anche il rilievo che fa perno sul mancato rispetto del termine di cui trattasi.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così è deciso, 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
COGNOME COGNOME
COGNOME COGNOME