Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40485 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40485 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui in data 27 dicembre 2019 il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto dell’inverosimiglianza della dedotta circostanza per cui il COGNOME sarebbe stato unico componente del suo nucleo familiare con reddito pari a zero, laddove, invece, abitando costui in un appartamento attiguo a quello della madre, era da ritenersi che il suo nucleo familiare fosse, in realtà, composto anche dalla sua genitrice.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ha eccepito violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché erronea applicazione degli artt. 78, 79, 96 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando che nella propria istanza di ammissione al gratuito patrocinio sarebbero stati rispettati tutti i requisiti richiesti riconoscimento di tale beneficio, mentre il giudice di merito ne avrebbe dichiarato l’inammissibilità facendo erroneamente richiamo ad un’ipotesi non prevista tra quelle tassativamente elencate dal disposto normativo.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 96 D.P.R n. 115 del 2002, osservando che la norma asseritamente violata prevede che, una volta verificatasi l’ammissibilità dell’istanza, il giudice ammetta l’interessat al patrocinio a spese dello Stato qualora, alla stregua della dichiarazione prevista dall’art. 79 dello stesso D.P.R., ricorrano i necessari presupposti di reddito. L’ammissione spetta di diritto all’interessato che abbia dato prova con l’autocertificazione di rientrare nei limiti di reddito e soltanto ove ricorr fondati motivi il giudice, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni persona e familiari, può eventualmente respingere l’istanza.
A dire del COGNOME, dagli atti sarebbe emerso in modo evidente il suo infimo tenore di vita, per cui, in sede di opposizione, il Presidente avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, senza limitarsi a ritenere inverosimile la situazione familiare da lui descritta.
Con la terza doglianza è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 76 D.P.R. n. 115 de
2002, lamentandosi che il decidente avrebbe dovuto considerare che: l’autocertificazione fa piena prova fino all’accertamento della sua falsità, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002; anche volendo considerare il reddito della madre, lo stesso sarebbe stato comunque inferiore a quello richiesto per ottenere il beneficio; il supporto e l’aiuto occasionale prestato dai familiari no rientra nel reddito imponibile; la beneficenza ricevuta, per la modesta entità e la sua occasionalità, non ha rilevanza alcuna ai fini del diniego dell’ammissione.
Con il quarto motivo è stata eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 74 D.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 24 e 111 Cost., sul presupposto che il provvedimento impugnato contravverrebbe ai principi sanciti da tali disposizioni costituzionali, essendo l’istituto del patrocinio a spese dello Stato volto a sollevare dalle spese difensiv chi si trovi ad avere redditi inferiori alla prevista soglia, mentre l’esigen recessiva rispetto ai canoni costituzionali, di recuperare le somme indebitamente corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti inaffidabili del richiedente, può essere soddisfatta mediante la previsione della revoca dell’ammissione, con effetto retroattivo.
Con l’ultima censura è stata dedotta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentandosi che, in sede di opposizione, il ricorrente – senza che se ne sia in qualche modo tenuto conto – aveva dato prova sia dell’entità del reddito personale (pari a zero) che di quello della madre, evidenziando come il reddito complessivo effettivamente scaturitone fosse stato, dunque, comunque inferiore a quello richiesto dalla legge per consentire l’ammissione all’invocato beneficio.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizi
presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ presso la cancelleria civile di questa Corte di Cassazione.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale.
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato alle altre parti, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, poi venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto ed in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l’applicazione dell sanzione dell’inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore