Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42204 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42204 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 21/12/2020, con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza integrativa dallo stesso avanzata e finalizzata all’ammissione patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del procedimento n.215/2020 R.G. misure di prevenzione.
Il Tribunale ha premesso che – con ordinanza del 15/12/2020 – lo stesso Collegio aveva dichiarazione l’inammissibilità dell’originaria istanza di ammissione per difetto di indicazione delle fonti del reddito che il richiedent aveva dichiarato di avere percepito nell’anno 2019 per un importo di C 4.500,00 e che, con successiva istanza del 17/12/2020, lo stesso richiedente aveva aggiunto la dicitura “in nero”, prima dell’indicazione del reddito stesso
Il Collegio ha quindi rilevato che con il provvedimento del 21/12/2020, oggetto di opposizione, era stato osservato che non sussistevano elementi idonei alla revoca dell’originario provvedimento di inammissibilità, in quanto la domanda non indicava in modo idoneo le fonti del reddito autocertificato, limitandosi la stessa ad asserire che la somma dichiarata sarebbe stata i frutto di lavori occasionali a chiamata, senza contratto e con pagamenti in contanti.
In ordine alla nuova istanza, il Tribunale ha quindi rilevato che la stessa doveva considerarsi originariamente inammissibile in quanto non esaurientemente indicante la fonte specifica di provenienza del reddito; ha rilevato che tale interpretazione doveva ritenersi imposta, in relazione all’art.98 del d.P.R. 30/05/2002, n.115, al fine di consentire l’effett attività di verifica da parte degli uffici finanziari; tanto anch considerazione del fatto che la contraria interpretazione avrebbe legittimato forme di evasione totale e di sostegno al lavoro non regolarizzato, conseguendone che l’espressione «specifica determinazione del reddito», contenuta nell’art.79 del d.P.R. n.115/2002 doveva essere interpretata nel senso di imporre l’indicazione di tutti gli elementi tali da consentire la verif della fonte e della consistenza del reddito stesso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 del d.P.R. n.115/2002.
Ha dedotto che, sulla base del combinato degli artt. 76 e 79 del d.P.R. n.115/2002, si evinceva che unico elemento rilevante era rappresentato da quello inerente alla quantificazione del reddito e che nessuna disposizione imponeva la specifica indicazione della fonte del reddito medesimo, nel senso indicato dal Tribunale, ma unicamente il suo effettivo ammontare; deduceva che, argomentando a contrario, si sarebbe finiti per far gravare sull’istante una pro batio diabolica, imponendogli di dimostrare e rendicontare esaustivamente tutti i lavori occasionali svolti nel corso dell’anno riferimento.
Ha altresì dedotto l’erroneità delle argomentazioni del Tribunale in punto di necessità dell’indicazione delle fonti di reddito in rapporto ai poteri verifica conferiti agli uffici finanziari; dovendosi ritenere che questi ult abbiano la sola facoltà di controllare l’esattezza della somma indicata in sede di autodichiarazione; argomentando altresì la non congruenza della parte di motivazione sulla base della quale un’interpretazione di segno contrario avrebbe finito per favorire l’evasione fiscale o forme di lavoro non regolarizzato, atteso che la ratio della disciplina doveva considerarsi unicamente quella di garantire il patrocinio dei non abbienti; ha altres dedotto che il Tribunale, in relazione all’art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002, non aveva dedotto alcun “fondato motivo” sulla base del quale ricavare la non veridicità dell’autocertificazione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
L’art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce – in relazione all’ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».
Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avvers l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato’ ai sensi degli artt. 582 e 583
cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest’ultim di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazion (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio – ai sensi dell’art.113 del d.P.R. n.115/2002 e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio).
In sostanza – nel caso di specie – il ricorrente ha invece ritenuto applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificat il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell’art.369 cod.proc.civ. p poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem.
Peraltro, sul punto, è stato affermato che nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione dev essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793, pure relativa alla fattispecie processuale regolata dall’art..113 del d.P.R. n.115/2002) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto pe la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria de giudice competente ai sensi dell’art.582 cod.proc.pen..
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
igli re estensore
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