Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40486 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FARINDOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di PESCARA
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Pescara, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell’opposizione ha ritenuto di non condividere la motivazione posta a base del provvedimento di rigetto dal giudice penale, che si era limitato ad affermare l’inattendibilità della dichiarazione sui redditi percepiti; ha, tuttav rigettato l’opposizione con la seguente motivazione: «nel caso di specie l’attestazione ISEE non può essere allegata per le prescrizioni di legge ai fini della concessione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato senza, poi, dichiarare o specificare altro in proposito. L’istanza dell’interessata è, perci assolutamente generica e tale genericità non è stata sanata nemmeno nella presente sede».
NOME COGNOME propone ricorso avverso tale provvedimento deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 1, d.P.R. 30 aprile 2002, n.115 e degli artt. 46 e 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. La ricorrente, pur ammettendo di aver allegato all’istanza all’attestazione ISEE, sottolinea di aver corredato la propria istanza con la dichiarazione ex art. 46 d.P.R. n.445/2000 relativa alla composizione del nucleo familiare, nonché con l’autocertificazione reddituale, ove ha espressamente dichiarato che il reddito proprio e dei componenti il proprio nucleo e pari a zero. L’istanza contiene, dunque, tutti i requisiti previsti dall’art. 79, comma 1, d.P.R. n.115/2002 dovendo ritenersi che l’istante abbia ottemperato a quanto richiesto dalla legge; non è dato comprendere quanto affermato dal tribunale circa l’assenza di ulteriori dichiarazioni dell’istante a supporto dell’allegata attestazione ISEE.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 76,79, comma 3, e 96 d.P.R. n.115/2002. La difesa ritiene contraddittoria l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata circa la genericità della dichiarazione che, a dire del tribunale, non consentirebbe alcuna verifica ex art. 96, comma 2, d.P.R. n.115 citato. L’istante nulla altro avrebbe dovuto e potuto indicare in presenza di reddito pari a zero, non essendo richiesta alcuna dimostrazione dell’assenza di reddito. Inoltre, l’art. 96, comma 2, citato attribuisce al magistrato il potere verificare che l’interessato non versi nelle condizioni per l’ammissione al beneficio e può trasmettere a tal fine l’istanza, unitamente alla relativ dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.
Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a depositare il ricorso (peraltro tardivamente a fronte della comunicazione del provvedimento in data 28 luglio 2020) in data 12 ottobre 2020 presso la cancelleria di questa Corte di cassazione. Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricors per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall’art. 99 d.P.R. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l’art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilità all’inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell’impugnazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente