Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 15/04/1986
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 1 marzo 2022 che aveva ritenuto Ma
Benito penalmente responsabile del reato di cui all’art. 95, D.P.R. 30 maggio 2
115. L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla su
dell’elemento oggettivo del reato ( il ricorrente non aveva dichiarato la perce parte del convivente, di una pensione
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erogata dall’Inail), nonché in ordine all sussistenza del dolo.
2. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta appl del principio secondo cui in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determin
reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, si deve tener conto delle somme p a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata perc
redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di dive
(Sez. 4 – n. 27234 del 15/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020)
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Rv. 280067 GLYPH
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01)., osservando che la pensione Inail ha la funzione di integrare la mancata percez redditi da lavoro. Quanto all’elemento soggettivo, secondo giurisprudenza consoli generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Se n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2 Rv. 271051 – 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell’ammissione al pa spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 d 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che co conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indive 253643).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2025.