Patrocinio a Spese dello Stato e Indennità di Invalidità: La Cassazione Chiarisce il Calcolo del Reddito
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, e il patrocinio a spese dello Stato rappresenta lo strumento cardine per garantirlo a chi non ha le risorse economiche per affrontare un processo. Tuttavia, la determinazione dei requisiti di reddito per accedere a questo beneficio è spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale, stabilendo che anche le indennità di invalidità, sebbene esenti da imposte, devono essere incluse nel calcolo del reddito complessivo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello che gli aveva negato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente sosteneva che le somme percepite a titolo di indennità per invalidità totale non dovessero essere conteggiate nel reddito, in quanto esenti da tassazione. A suo avviso, la loro inclusione rappresentava una violazione di legge e viziava la motivazione della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul patrocinio a spese dello stato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: ai fini del patrocinio a spese dello Stato, la nozione di “reddito” è più ampia di quella puramente fiscale.
Le Motivazioni: Quale Reddito Conta per il Patrocinio a spese dello stato?
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 76 del D.P.R. 115/2002. La Corte ha spiegato che il concetto di reddito rilevante per l’ammissione al beneficio non è il reddito imponibile ai fini fiscali (cioè quello che rimane dopo deduzioni e detrazioni), ma una valutazione complessiva della capacità economica del richiedente.
La motivazione della Corte si basa su due pilastri fondamentali:
1. Finalità dell’istituto: Lo scopo del patrocinio a spese dello Stato è valutare le reali condizioni economiche e il tenore di vita dell’istante, non calcolare l’imposta dovuta. Pertanto, si deve considerare il reddito lordo e ogni altra componente che contribuisca alla capacità economica, anche se non soggetta a imposta.
2. Espressione di capacità economica: Qualsiasi entrata, inclusa l’indennità di invalidità, è espressione di capacità economica. Anche se non tassabile, essa contribuisce a determinare le condizioni personali, familiari e di vita del soggetto. Escluderla dal calcolo fornirebbe una visione parziale e non veritiera della sua situazione finanziaria.
La Cassazione ha richiamato precedenti pronunce (come la n. 28810/2023 e la n. 26258/2017) che avevano già affermato questo principio. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la logica, congrua e giuridicamente corretta motivazione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale per chiunque intenda richiedere il gratuito patrocinio: nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’ammissione, è necessario includere tutte le entrate percepite, a prescindere dalla loro natura fiscale. Questo comprende stipendi, pensioni, redditi da locazione, ma anche indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità e qualsiasi altro sussidio o beneficio economico.
La decisione, oltre a comportare per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro, serve da monito: la valutazione per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è onnicomprensiva e mira a fotografare la reale situazione economica del nucleo familiare. Omettere somme, anche se esenti da imposte, può portare non solo al rigetto della domanda, ma anche a conseguenze legali ben più gravi.
Le indennità di invalidità contano nel calcolo del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’ammissione al beneficio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica. Pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità devono essere incluse.
Perché il concetto di reddito per il patrocinio a spese dello Stato è diverso da quello ai fini fiscali?
Perché la finalità è differente. Mentre il reddito fiscale serve a determinare l’imposta da pagare, il reddito per il gratuito patrocinio serve a valutare le effettive condizioni economiche e il tenore di vita dell’istante. Per questo motivo, si considerano il reddito lordo e anche redditi non assoggettabili a imposta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALIMINUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art.95 DPR 115/2002, in quanto le indennità percepite per invalidità totale, dovevano essere ritenute esenti e non ricomprese nei redditi da ricomprendere ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la lettera della legge e con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il concetto di reddito imponibile a cui fa riferimento l’art. 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, deve essere determiNOME dando rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all’individuazione dell’imposta da pagare (sez.4, n.28810 del 10/05/2023, COGNOME, Rv.284808). Ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità (sez.4, n.26258 del 15/02/2017, COGNOME, Rv.270201).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.