Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 449 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 449 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Contro:
COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Taranto udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto con il quale, in data 24 novembre 2023, era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presentata il 6 marzo 2023.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento, con un primo motivo, per violazione di legge in relazione all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, agli artt. 3 e 24 Cost. all’art. 6 CEDU. La difesa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 includendo tra le somme che concorrono a formare il reddito valutabile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza anche gli arretrati RAGIONE_SOCIALEa pensione, spettanti con riguardo all’anno 2021 ma erogati nell’anno 2022. Nel ricorso si sostiene che tale interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma creerebbe disparità di trattamento
tra cittadini residenti in Regioni nelle quali l’RAGIONE_SOCIALE eroga immediatamente i ratei pensionistici e cittadini residenti in Regioni nelle quali ciò avviene con ritardo. Propone, quindi, la questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 n. 1 d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui, prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non esclude la parte derivante da somme che dovrebbero essere imputate ad anni diversi. Tanto in relazione all’art. 3 Cost. quanto in relazione all’art. 24 Cost. in quanto la disparità di trattamento non consente adeguatamente il diritto alla difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 76 n. 2 e 79 lett. b) d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo valida, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa composizione del nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE‘istante, la presenza di soggetti indicati nello stato di famiglia, nonostante il COGNOME avesse allegato che la composizione effettiva del nucleo familiare era diversa, proponendo a tal fine istanza istruttoria. Il Tribunale, rilevato che anche tenendo conto dei due soli soggetti indicati dall’istante come effettivi componenti del nucleo familiare, il reddito totale avrebbe in ogni caso superato il limite soglia per l’ammissione al beneficio, non ha ritenuto rilevante la prova testimoniale proposta. Ove fosse ritenuto fondato il primo motivo, acquisterebbe rilievo il mancato espletamento RAGIONE_SOCIALEe prove richieste per dimostrare la composizione del nucleo familiare del ricorrente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’ art. 76 d.P.R. n. 115 2002, nell’indicare le condizioni di ammissione al patrocinio, fa riferimento non solo al «reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta personale … risultante dall’ultima dichiarazione», ma anche ai «redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». La Corte Costituzionale sul punto, con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha precisato che «nella nozione di reddito, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui
prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.». Tale pronuncia evidenzia la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale proposta nel ricorso, atteso che la Consulta ha già espresso la conformità alla Costituzione di una disposizione la cui ratio è di autorizzare il trasferimento allo Stato RAGIONE_SOCIALEa spesa di difesa tecnica, così facendo appello alla solidarietà RAGIONE_SOCIALEa collettività, nei soli casi in cui effettivamente la parte da sola non riesca a sostenerla.
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati a imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa ( ex plurimis , Sez. 4, n. 25571 del 17/04/2025, COGNOME, Rv. 288466 -01; Sez. 4, n. 2616 del 20/10/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249325 – 01; vedasi anche Corte Cost. n. 144 del 1992 in cui, sul presupposto che condizione per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è la «non abbienza», ha ritenuto che, per rispettare il canone di ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEe scelte legislative, le condizioni di spettanza del beneficio, per essere coerenti con il predetto presupposto, non possono ingiustificatamente limitare l’accertamento di tale stato di non abbienza ad alcuni redditi con esclusione di altri).
Con specifico riguardo agli emolumenti percepiti a titolo di arretrati, questa Corte di legittimità ha sottolineato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742 -02 in tema di TFR; Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 01 che si è occupata degli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente; Sez. 4 n. 41186 del 25/09/2012, COGNOME, non mass.).
Al rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’ultroneità RAGIONE_SOCIALEa disamina del secondo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME