Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 20/09/1970
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da COGNOME quale imputato nel procedimento penale n. 2509/22 R.G. Trib.
Contro questa ordinanza, COGNOME ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e sviluppando argomentazioni che di seguito saranno riportate nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
Dopo aver illustrato il contenuto dell’istanza, il contenuto del prim provvedimento di rigetto, i motivi posti alla base dell’opposizione e il contenuto del provvedimento impugnato, il difensore osserva che, all’esito degli accertamenti delegati, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza hanno conclus di non conoscere il «reale tenore di vita» di COGNOME e di non disporre di dati dai quali possa desumersi che, nel periodo cui l’istanza si riferisce, egli foss proprietario di beni immobili. Secondo il difensore, questa conclusione sarebbe stata ignorata nell’ordinanza impugnata che ha valorizzato, invece, il contenuto di un provvedimento adottato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col quale sono stati sottoposti a confisca beni intestati a NOME COGNOME. Così facendo, sostiene la difesa, il Tribunale non ha considerato che la confisca di prevenzione è stata disposta nel 2020, sicché gli accertamenti sui quali quel provvedimento è fondato si riferiscono a un quadro «cristallizzatosi in epoca necessariamente precedente».
Secondo la difesa, il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato fondato sull’assunto che i redditi percepiti da COGNOME fossero diversi da (e maggiori di) quelli autocertificati nell’istanza, ma a questa conclusion si è giunti sulla base di un «percorso logico-deduttivo» gravemente viziato perché legato a un quadro indiziario riferito alla situazione patrimoniale del 2019 e a quella degli anni precedenti, invece che a quella del 2020 alla quale l’istanza faceva riferimento.
Il difensore osserva che, ai sensi dell’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta se vi sono «fondati motivi» per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del medesimo decreto, ma tali motivi devono essere desunti «dalle risultanze del casellario, dal tenore di vita, dalle condizioni personal familiari e dalle attività economiche eventualmente svolte». Sostiene che, nel caso
di specie, nessuno di questi elementi deponeva nel senso indicato dai Giudici di merito e, infatti, anche la Guardia di Finanza, incaricata di indagare sulle condizioni economiche e patrimoniali di COGNOME ha affermato: «non si conosce il reale tenore di vita né se sia proprietario di beni immobili».
Più in dettaglio, il difensore rileva che l’ordinanza impugnata richiama il contenuto di accertamenti eseguiti nel giudizio di prevenzione dai quali sarebbe emerso che COGNOME percepiva i canoni di locazione di immobili colpiti da sequestro e sottolinea che si tratta di circostanza di fatto non conforme al vero, atteso ch – come emerge dagli estratti del conto corrente della procedura (già allegati all’atto di opposizione e oggi allegati al ricorso) – i canoni di locazione sono st regolarmente riscossi dall’amministratore giudiziario.
Analoghe osservazioni sono sviluppate con riferimento ad alcuni beni che COGNOME ha documentato di aver venduto proprio nel 2020. Secondo l’ordinanza impugnata, il comportamento accertato nel giudizio di prevenzione porta a ritenere che i beni venduti possano essere ancora nella disponibilità di COGNOME, siano oggetto di locazioni occulte e, pertanto, siano fonte di redditi non dichiarati. difensore lamenta che il Giudice sia giunto a queste conclusioni sulla base di argomentazioni meramente congetturali.
Quanto agli immobili intestati a NOME COGNOME (moglie di COGNOME), il difensore si duole che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento ad essi ed abbia sottolineato che, come emerso nel giudizio di prevenzione, quegli immobili sarebbero affittati da tempo sulla base di un accordo intervenuto con COGNOME al quale sarebbe pagato il canone. A questo proposito, la difesa rileva che la COGNOME non fa parte del nucleo familiare di COGNOME, sicché dei suoi redditi non si sarebbe potuto tenere conto.
In sintesi, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero fatto cattivo us delle presunzioni di cui all’art 2729 cod. civ. perché avrebbero desunto da accertamenti svolti nel 2019 che la situazione reddituale relativa all’anno 2020 sarebbe diversa da quella dichiarata e perché hanno utilizzato a tal fine elementi indiziari emergenti dalla motivazione di un provvedimento non definitivo col quale il Tribunale ha applicato a COGNOME la misura di prevenzione della confisca. L’ordinanza impugnata, dunque, sarebbe stata adottata in violazione degli artt. 76, 92 e 96 d.P.R. n. 115/2002 in assenza di prove atte a dimostrare che, nell’anno 2020, la condizione economica di COGNOME fosse diversa da quella dichiarata.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve premettere che, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato oggetto del presente ricorso è stata depositata il 22 giugno 2022. Nella stessa, dunque, si doveva fare riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2020 e dichiarati nell’anno 2021. Ed invero, l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286177; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 287073; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, Aloui, non massimata).
Nel caso di specie, all’istanza era allegata autocertificazione nella quale NOME COGNOME attestava tra l’altro (e per quanto qui rileva): «di essere unico componente del nucleo familiare»; «di essere stato titolare delle attività e dei redditi colpiti in data 13 agosto 2020 da confisca di prevenzione adottata (a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 02/07/2020) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione nel proc. n. 39/2015 R.G. MIS. PREV.»; di essere, per questo, «privo di occupazione e – poiché indigente – titolare di reddito di cittadinanza»; di aver conseguito «nell’anno fisca 2020» un reddito complessivo «di C 6.856,00, inferiore alla soglia-limite per l’ammissione, determinata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002» (in specie, C 4.000,00 per reddito di cittadinanza e ulteriori redditi per C 2.856,00).
Dalla lettura del provvedimento impugnato e dei motivi di ricorso emerge che, per decidere sull’istanza, il Tribunale monocratico ha disposto accertamenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta con provvedimento del 21 luglio 2023. Il Giudice ha rilevato che, secondo la Guardia di Finanza incaricata di svolgere accertamenti su COGNOME, «ad oggi non si conosce il suo reale tenore di vita né se sia proprietario di beni immobili» e, tuttavia, «le risultanze de accertamenti pervenuti dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo» asseverano che «negli anni 2020-2022» egli è stato «dante causa di numerose vendite di fabbricati, nonché locatore di vari immobili ad uso abitativo».
Contro questo provvedimento, COGNOME ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2022 rappresentando:
che i beni immobili ad uso abitativo ai quali il provvedimento di rigetto ha
fatto riferimento sono colpiti da sequestro di prevenzione risalente all’anno 2016 e da quel momento hanno smesso di produrre utilità per COGNOME;
che i beni, sequestrati nel 2016, sono stati confiscati nell’agosto 2020 e, dunque, non possono aver prodotto redditi nell’anno 2020 al quale l’istanza di ammissione fa riferimento.
Nell’atto di opposizione il difensore di COGNOME ha indicato in dettaglio, pe ciascuno dei beni immobili cui fa riferimento la comunicazione della Guardia di Finanza: se si tratta di beni soggetti a sequestro e poi a confisca; quale reddito è derivato da quei beni; fino a che data è stato percepito.
In particolare, l’opponente ha precisato: che ha acquistato beni immobili a titolo di successione dal padre, NOME COGNOME (successione registrata il 9 settembre 2014), ed è stato perciò comproprietario, insieme ai fratelli, di quote di terreni locati per i quali ha percepito una minima parte del canone di locazione (pari ad C 37,50); che, comunque, la locazione è terminata, per alcuni terreni nel 2018, per altri nel 2019, sicché neppure quel minimo reddito è stato prodotto nel 2020. Nell’atto di opposizione, COGNOME ha documentato che, «nell’anno 2020», ha ceduto la propria quota di alcuni dei beni ereditari al prezzo di C 43.947,50, ma questa somma non è stata concretamente percepita essendo stato concordato che il pagamento sarebbe avvenuto ratealmente, a partire dal 31 gennaio 2022. Ha chiarito, inoltre, di non aver indicato questa somma nell’istanza di ammissione al patrocinio perché il prezzo non è stato incassato: non si tratta, dunque, di un reddito percepito nell’anno 2020 e il credito maturato non può essere computato ai fini dell’ammissione al beneficio.
Quanto ai beni intestati a NOME COGNOME (moglie di COGNOME), l’opponente ha sottolineato che eventuali redditi prodotti da quei beni «non potevano avere alcun rilievo ai fini dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» poich la COGNOME «non faceva più parte da anni del nucleo familiare dell’istante».
2.1. L’opposizione è stata respinta col provvedimento oggetto del presente ricorso.
L’ordinanza impugnata ha osservato (pag. 2) che, come risulta dalle indagini svolte nel procedimento di prevenzione, l’immobile sito in Caste! Volturno INDIRIZZO pur sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca fin dal 2016, ha continuato a produrre redditi per COGNOME. In quell’immobile, infatti, vi eran dodici unità abitative, sei delle quali erano sfuggite al sequestro per incongruenze catastali, e alcuni tra i conduttori, sentiti a sommarie informazioni testimoniali dalla Guardia di Finanza nel 2019, hanno riferito di aver sempre versato il canone a COGNOME. L’ordinanza impugnata ha sottolineato che le argomentazioni sviluppate da COGNOME in sede di opposizione sono in palese contrasto con le dichiarazioni rese dagli inquilini sentiti dalla G.d.F. e ne ha desunto l’inattendibilità dell’istant
rilevato a tal fine che, a detta di COGNOME, gli immobili avevano cessato di essere per lui produttivi di redditi fin dal 2016 e che egli è risultato proprietario di abitative non regolarmente accatastate in relazione alle quali non ha mai dichiarato alcun reddito.
Il giudice dell’opposizione ha rilevato poi (pag. 3 dell’ordinanza) che, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, COGNOME non ha reso dichiarazioni riguardo alla vendita di quote di comproprietà di beni immobili che ha ereditato dal padre e al versamento del corrispettivo pattuito (pur differito data successiva). Secondo l’ordinanza impugnata, il differimento al 31 gennaio 2022 del pagamento del prezzo di vendita non sarebbe credibile, essendo invece «altamente probabile, in quanto pienamente compatibile con la descritta personalità del ricorrente» che gli immobili venduti nel 2020 «siano in realtà produttivi di qualche reddito realizzabile verosimilmente mediante occulte locazioni». Secondo il Tribunale, dunque, la vendita potrebbe essere simulata e la nuova intestazione fittizia.
L’ordinanza impugnata ha sottolineato inoltre che, come emerso nelle indagini finalizzate alla confisca di prevenzione: gli appartamenti situati in Castel Volturno INDIRIZZO intestati a NOME COGNOME (moglie di COGNOME) erano abitati da persone che pagavano (in nero) un canone di affitto, lo avevano concordato con COGNOME e lo versavano a lui; COGNOME e sua moglie sono risultati intestatari «di quasi quaranta immobili a fronte di una situazione reddituale ufficiale modesta».
Sulla base di queste argomentazioni, il Giudice dell’opposizione ha confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha valutato, infatti, che vi siano gravi motivi per ritenere che l’interess non versi nelle condizioni per essere ammesso al beneficio.
Come noto, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il ricorso contro l’ordinanza che decide il giudizio di opposizione in caso di rigetto d un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito solo per violazione di legge. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi con i quali ci si duole che l’inattendibilità del ricorrente sia stata irragionevolmente dedotta d accertamenti svolti nel 2019; riferiti, dunque, alla situazione economica e patrimoniale esistente in un anno diverso da quello cui si riferisce l’autocertificazione allegata all’istanza.
L’ordinanza impugnata ha desunto dagli accertamenti svolti nel giudizio di prevenzione la complessiva scarsa attendibilità di COGNOME quanto alla propria situazione patrimoniale e ai redditi percepiti. Ha ritenuto, inoltre, che la riscossio da parte di COGNOME, ancora nel 2019, di canoni di locazione relativi ad immobili sottoposti a sequestro fin dal 2016, consenta di affermare che la riscossione sia
proseguita nel 2020, sicché i redditi percepiti in quell’anno erano superiori a quell indicati. In altri termini, l’ordinanza impugnata ha dedotto da un fatto accertat per testi – la riscossione di canoni di locazione nel 2019 – il protrarsi di riscossione fino al 30 settembre 2020 quando, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, i canoni cominciarono a essere riscossi dall’amministratore giudiziario (ed è appena il caso di sottolineare che dalla documentazione prodotta non emergono riscossioni precedenti da parte della procedura). La difesa sostiene che la motivazione sviluppata sarebbe illogica, perché fondata su dichiarazioni acquisite in epoca anteriore all’annualità rilevante ai fini della ammissione a beneficio. Deduce, quindi, sotto forma di violazione di legge, un vizio di motivazione che non può essere fatto valere nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.
Osservazioni analoghe devono essere formulate riguardo all’argomentazione con la quale la difesa si duole che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto non credibile il dato emerso dalla documentazione allegata all’atto di opposizione, dalla quale risulta che – pur avendo venduto beni immobili al prezzo di € 43.947,50 in data 11 dicembre 2020 – COGNOME concordò con gli acquirenti che la somma gli fosse versata oltre un anno dopo (il 31 gennaio 2022). Ed invero, una violazione di legge sarebbe ipotizzabile se questa motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso di specie, però, tale itinerario logico è ben comprensibile: il giudice dell’opposizione ha sottolineato che della vendita RAGIONE_SOCIALE non ha fatto menzione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che egli non ha riferito di aver contratto un credito ancora non riscosso. Da questo dato – e dalla personalità del ricorrente quale emersa nel procedimento di prevenzione – il Tribunale ha tratto la conclusione che COGNOME non sia attendibile e vi sia fondato motivo di ritenere che nel 2020 i suoi redditi siano stati be superiori a quelli dichiarati. Anche in questo caso, dunque, opera il limite previsto dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 che non consente di dedurre in cassazione vizi della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A ciò deve aggiungersi che, come il giudice della opposizione ha sottolineato, COGNOME è risultato proprietario di altre sei unità abitative, oltre a quelle ogge del sequestro preventivo, sottoposte a confisca solo nel mese di agosto del 2020, e che dei redditi prodotti da tali immobili (sfuggiti al sequestro perché non regolarmente accatastati) l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha fatto menzione. Su questa parte della motivazione il ricorso non spende
parole. Non si confronta, dunque, con tutti i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato e difetta di specificità.
4. Non hanno maggior pregio altre argomentazioni sviluppate nell’atto di ricorso. Il difensore sostiene che il rigetto della istanza di ammissione al patrocini a spese dello Stato sarebbe avvenuto in violazione di legge per essere stato disatteso il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, «è illegittima la revoca del beneficio fondata su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esistenza di redditi illeciti» (Sez. 4, n. del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282762; Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255228). Si obietta che, nel caso in esame, gli argomenti utilizzati per ritenere che i redditi percepiti da COGNOME nell’anno 2020 fossero superiori a quelli dichiarat non sono stati desunti da condanne non definitive, essendo stato valutato a tal fine il contenuto di accertamenti sulle condizioni patrimoniali ed economiche dell’interessato svolti nell’ambito del procedimento di prevenzione. Nel caso oggetto del presente ricorso, i giudici di merito non hanno attribuito rilevanza a processi pendenti a carico dell’imputato, ma hanno autonomamente valutato, nella prospettiva dell’ammissibilità del beneficio, accertamenti disposti nell’ambito di un giudizio di prevenzione. All’esito di tale valutazione, hanno concluso che vi fossero fondati motivi per ritenere che, nell’anno 2020, COGNOME non versasse nelle condizioni previste per l’ammissione al beneficio.
Quando decide sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può chiedere alla Guardia di Finanza di svolgere accertamenti sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari e sulle attività economi eventualmente svolte da chi ha proposto l’istanza (art. 96, comma 2 d.P.R. n. 115/2002), e questo accertamento è doveroso quando – come nel caso di specie – l’istante è sottoposto a misura di prevenzione (art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002). Com’è evidente, oltre a compiere nuovi accertamenti, la Guardia di Finanza può comunicare all’Autorità giudiziaria anche l’esito di attività di indagin già svolte e non v’è ragione di ritenere che di queste indagini il giudice procedente non possa tenere conto nelle proprie valutazioni.
A ciò deve aggiungersi che, come questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato (e lo ha fatto anche nelle sentenze richiamate nell’atto di ricorso) l’indagine sui redditi non può avvalersi di automatismi proprio perché richiede un esame della fattispecie concreta: un esame che «deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conv e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti» (Sez. 4, n. 2
del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 280011). Come è stato chiarito, le presunzioni semplici disciplinate dall’art. 2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dal legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale. Con questa norma, il legislatore rimette alla «prudenza» del giudice il compito di risalire da un fa noto al fatto ignorato e ciò impone al giudicante di argomentare con attenzione il percorso logico seguito. In questo contesto normativo, il mero riferimento alla sussistenza di precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma il provvedimento impugnato non fa riferimento ai precedenti penali di COGNOME che è stato ritenuto percettore di redditi non dichiarati perché risultato essere proprietario di beni immobili no regolarmente accatastati; perché le persone che vivevano nelle case di sua proprietà hanno dichiarato di avergli versato un canone del quale non v’è traccia nelle dichiarazioni dei redditi; perché, pur essendo «da anni» unico componente del proprio nucleo familiare, ad ottobre del 2019, è risultato essere interessato alla gestione di uno stabile di proprietà della moglie, sito a Castel Volturno in Vi Pisacane.
5. Nell’ordinanza impugnata si legge (pag. 3) che, il 23 ottobre 2019, gli abitanti degli appartamenti siti in INDIRIZZO a Castel Volturno riferirono concordemente, di occuparli da tempo «in ragione di un accordo intervenuto con il COGNOME, al quale pagavano il canone di affitto». Secondo il ricorrente, facendo riferimento a canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà di NOME COGNOME, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che, come risulta dallo stato di famiglia allegato all’istanza, COGNOME è l’unico componente del proprio nucleo familiare. Per quanto riguarda questa parte della motivazione, dunque, il difensore deduce violazione dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per essere stata attribuita rilevanza, ai fini dell’ammissione al beneficio, di redditi percepiti coniuge non convivente. Il citato art. 76, comma 2, stabilisce, infatti, che il reddi rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio è costituito dalla somma dei reddit conseguiti «da ogni componente della famiglia, compreso l’istante», ma solo «se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari».
L’argomento non ha pregio. Nel negare all’istante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’ordinanza impugnata non ha affatto tenuto conto dei redditi percepiti da NOME COGNOME. Ha ritenuto invece, valorizzando dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento relativo alla confisca di prevenzione, che alcuni degli immobili intestati alla COGNOME fossero in concreto nella disponibilità di COGNOME fosse lui a gestirli e a percepire il relativo reddito. Reddito che, di conseguenza avrebbe dovuto dichiarare quando chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Com’è evidente, in questa prospettiva, non ha rilevanza che il bene
gestito fosse di proprietà della moglie di COGNOME e il ragionamento avrebbe potuto essere sviluppato, nei medesimi termini, anche se gli immobili fossero stati di
proprietà di terzi estranei. Il Giudice dell’opposizione sostiene, infatti, che COGNOME gestiva in proprio quegli immobili, pur formalmente intestati alla moglie.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 aprile 2025
lie e estensore Il Con
Il Pr sidente