Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16875 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16875 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con il decreto indicato in epigrafe, ha revocato il provvedimento di ammissione di COGNOME NOME al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 9/09/2019, nonchè il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore, sul presupposto che con nota dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate pervenuta il 30/12/2020 si era accertato che nell’anno di imposta 2017 il reddito dell’imputata fosse di euro 12.253,00, superiore al limite di reddito indicato dal d.P.R. 30 aprile 2002, n.115 per poter fruire del beneficio.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento per violazione dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n.115/2002 posto che la Corte di appello ha preso come riferimento il reddito imponibile dell’anno 2017 in relazione a una istanza di ammissione al beneficio depositata il 29/08/2019. Segnala la ricorrente che nella stessa nota dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate si è precisato che relativamente all’anno d’imposta 2018 il reddito di NOME COGNOME risultava essere di euro 11.307,00, dunque inferiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il ricorso diretto è ammesso in tema di patrocinio a spese dello Stato nei casi di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria. L’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, n.11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 – 01).
2, Nel merito, il ricorso è fondato.
2.1. Secondo la preferibile interpretazione della legge, coerentemente al tenore letterale della disposizione, il reddito al quale occorre fare riferimento per valutare la sussistenza dei presupposti reddituali per essere ammessi al beneficio a spese dello Stato è quello relativo all’annualità per la quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il principale argomento speso dalla Corte territoriale per revocare il beneficio è, infatti, il riferimento ai re
percepiti dall’istante nell’anno 2017. L’ultima dichiarazione rilevante per la individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al beneficio a norma dell’art. 76 d.P.R. n.115/2002 deve, in linea di principio, ritenersi quella per la quale è scaduto, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione. Con tale locuzione deve, in altre parole, farsi riferimento al termine finale.
2.2. Nel ricorso si afferma che l’istante ha dichiarato i redditi percepiti nell’anno solare 2018, laddove la Corte territoriale ha valorizzato i redditi percepiti nell’anno 2017, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio secondo l’interpretazione letterale della norma.
2.3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale interpretazione debba essere precisata e integrata attribuendo spazio e rilevanza anche all’ultima dichiarazione in concreto presentata. Se l’istante ha presentato una nuova dichiarazione è a quella che occorre fare riferimento.
Il provvedimento è, dunque, emesso in violazione di legge laddove il giudice di merito ha erroneamente inteso di dover fare riferimento al termine ultimo di scadenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nonostante la richiedente avesse presentato una successiva dichiarazione. L’art.76 d.P.R. n. 115/2002, nello stabilire l’obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall’ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698) e tale dato di certezza non potrebbe negarsi all’ultima dichiarazione effettivamente presentata.
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 12 marzo 2024
Il C nsigliere estensore
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Il Preijnte