Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1417 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1417 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del Presidente Trib. Sorveglianza di Caltanissetta.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME, con riferimento al procedimento n. 1721/24 SIUS, ricorre avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta a fronte dell’opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell’ istanza di ammissione al patrocinio dello Stato -in data 9.4.2025 (deposito del 14.4.2025) ha respinto l’opposizione, ritenendo di confermare l’inammissibilità dell’istanza, attestata dal primo giudice, poiché il richiedente avrebbe dovuto indicare il reddito per il quale, alla data di deposito dell’istanza (12.9.2024), era scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè quello riferito all’anno 202 2.
Il ricorrente lamenta -in sintesi – quanto segue.
Violazione del l’art. 7 9, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002 -errata interpretazione del concetto di ‘ultimo anno’ ed esclusione ingiustificata del reddito dell’anno 2023.
II) Violazione dell’art. 24, comma 3, Cost. lesione del diritto di difesa per motivazioni meramente formali.
III) Violazione dell’art. 3 Cost. disparità di trattamento e irragionevolezza della motivazione.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, per le considerazioni che seguono.
2 . Occorre muovere dal disposto dell’art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato deve essere ‘ titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione ‘ , non superiore ad un certo importo, periodicamente aggiornato.
La locuzione ‘ultima dichiarazione’ è stata oggetto di un contrasto interpretativo in giurisprudenza, posto che il tenore letterale della norma pone il problema di stabilire se per «ultima dichiarazione» debba intendersi l’ultima dichiarazione presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione.
Più specificamente, la questione dibattuta è quella di stabilire se, rispetto al momento di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito, il reddito ivi dichiarato debba fare riferimento a quello dell’ultima annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia scaduto ovvero, eventualmente, a quello dell’annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia comunque iniziato (al momento di presentazione dell’istanza) ma non ancora scaduto.
Sul tema, ad un primo orientamento, che ha fatto riferimento al termine ultimo indicato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il deposito della dichiarazione (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953 -01; Sez. 4, n. 1617 del 20/11/2007 dep. 2008, n.m.), ha fatto seguito un secondo orientamento che, basandosi su un criterio di ‘prossimità cronologica’ per interpretare la locuzione dell’art. 76 cit., ha ritenuto preferibile fare riferimento all’anno di imposta per cui il termine
(iniziale) di presentazione della dichiarazione fiscale sia già maturato ma non ancora decorso (Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Rv. 285707 -01; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 279239 – 01).
In altri termini, sulla base del primo orientamento, l’istanza di ammissione al beneficio deve (sempre) autocertificare il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno per il quale sia decorso il termine di presentazione (es. istanza del 2.1.2023, l’ultima dichiarazione sarà quella presentata nel 2022 per i redditi del 2021); per contro, sulla base del secondo orientamento, l’istanza di ammissione al beneficio può e deve autocertificare, qualora sia già iniziato a decorrere il relativo termine di presentazione, il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare nell’anno in corso (es. istanza del 3.6.2023, termine iniziale di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 già maturato, si potrà fare riferimento ai redditi del 2022, anche se la relativa dichiarazione non sia ancora stata presentata).
4. Il Collegio ritiene di condividere una diversa e più recente interpretazione della normativa di riferimento, per così dire intermedia rispetto a quelle dianzi accennate, sulla scorta della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (cfr. Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Rv. 286177 -01; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, n.m.).
Le citate decisioni, pur ribadendo la necessità di fare riferimento al termine finale di presentazione della dichiarazione dei redditi, quale unico dato determinabile in linea generale ed astratta sulla base dell’indicazione fornita dall’RAGIONE_SOCIALE, osservano che non possa essere , altresì, pretermessa l’esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla situazione economica esistente nel periodo pi ù̀ vicino alla richiesta. Pertanto, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovr à̀ farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all’anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non v’ è ragione di fare
riferimento ad annualit à̀ cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio (così, in motivazione, Sez. 4, n. 16716/2024).
Applicando questi principi al caso che ci occupa, l’ordinanza impugnata non merita censura: l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente è stata presentata in data 12.9.2024; nel 2024 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2023 era fissato al 31.10.2024; alla data di presentazione dell’istanza, quel termine non era ancora scaduto n é l’interessato aveva depositato una dichiarazione; pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istante era tenuto ad autocertificare il reddito percepito nell’anno 2022. Ne consegue che, confermando la dichiarazione di inammissibilit à̀ dell’istanza (nella quale erano stati certificati i redditi del 2023), l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME