Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39183 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma – a fronte dell’opposizione proposta dalla ricorrente ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato – in data 12.2.2024 ha respinto l’opposizione, ritenendo di confermare l’inammissibilità dell’istanza, attestata dal primo giudice, poiché la richiedente avrebbe dovuto indicare il reddito per il quale, alla data di deposito dell’istanza (19.6.2023), era scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè quello riferito all’anno 2021.
Il ricorrente lamenta quanto segue.
Violazione di legge, in relazione all’art. 76 d.P.R. 115/2002, per avere il giudicante erroneamente affermato che l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio sia quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, e non quella, invece, riguardante l’annualità per la quale è sorto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al temin iniziale. Nel caso di specie, i redditi da prendere in considerazione non erano quelli del 2021 ma quelli dell’anno 2022, visto che la dichiarazione dei redditi per tale anno poteva essere presentata sin dal 2.5.2023 e l’istanza di ammissione al beneficio era stata presentata il 19.6.2023.
II) Vizio di motivazione in ordine al profilo di inammissibilità riguardante la legittimazione a proporre l’atto di opposizione, nel caso proponibile dal difensore munito di procura alle liti.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria scritta con cui conclude per il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il secondo motivo – da trattare prioritariamente per evidenti ragioni di carattere processuale – è fondato, essendo pacifico in giurisprudenza il principio per cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è necessario il conferimento di procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, Rv. 277420 – 01), il quale è, quindi, legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato (Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Rv. 283018 – 01).
Tuttavia, l’infondatezza del primo motivo dell’impugnazione non ne consente l’accoglimento, per le ragioni che seguono.
Occorre muovere dal disposto dell’art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato deve essere “titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione”, non superiore ad un certo importo, periodicamente aggiornato.
La locuzione “ultima dichiarazione” è stata oggetto di un contrasto interpretativo in giurisprudenza, posto che il tenore letterale della norma pone il problema di stabilire se per «ultima dichiarazione» debba intendersi l’ultima dichiarazione presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione.
Più specificamente, la questione dibattuta è quella di stabilire se, rispetto al momento di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito, il reddito ivi dichiarato debba fare riferimento a quello dell’ultima annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia scaduto ovvero, eventualmente, a quello dell’annualità per la quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sia comunque iniziato (al momento di presentazione dell’istanza) ma non ancora scaduto.
Sul tema, ad un primo orientamento, che ha fatto riferimento al termine ultimo indicato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il deposito della dichiarazione (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953 – 01; Sez. 4, n. 1617 del 20/11/2007 dep. 2008, n.m.), ha fatto seguito un secondo orientamento che, basandosi su un criterio di “prossimità cronologica” per interpretare la locuzione dell’art. 76 cit., ha ritenuto preferibile fare riferimento all’anno di imposta per cui il termi
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(iniziale) di presentazione della dichiarazione fiscale sia già maturato ma non ancora decorso (Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Rv. 285707 – 01; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 279239 – 01).
In altri termini, sulla base del primo orientamento, l’istanza di ammissione al beneficio deve (sempre) autocertificare il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno per il quale sia decorso il termine di presentazione (es. istanza del 2.1.2023, l’ultima dichiarazione sarà quella presentata nel 2022 per i redditi del 2021); per contro, sulla base del secondo orientamento, l’istanza di ammissione al beneficio può e deve autocertificare, qualora sia già iniziato a decorrere il relativo termine di presentazione, il reddito risultante dall dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare nell’anno in corso (es. istanza del 3.6.2023, termine iniziale di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 già maturato, si potrà fare riferimento ai redditi del 2022, anche se la relativa dichiarazione non sia ancora stata presentata).
6. Il Collegio ritiene di condividere una diversa e più recente interpretazione della normativa di riferimento, per così dire intermedia rispetto a quelle dianzi accennate, sulla scorta della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fin dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (cfr. Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Rv. 286177 – 01; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, n.m.).
Le citate decisioni, pur ribadendo la necessità di fare riferimento al termine finale di presentazione della dichiarazione dei redditi, quale unico dato determinabile in linea generale ed astratta sulla base dell’indicazione fornita dall’RAGIONE_SOCIALE, osservano che non possa essere, altresì, pretermessa l’esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Pertanto, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all’anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non v’è ragione di fare
riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio (così, in motivazione, Sez. 4, n. 16716/2024).
Applicando questi principi al caso che ci occupa, l’ordinanza impugnata non merita censura: l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente è stata presentata in data 19.6.2023; nel 2023 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2022 era fissato al 30.11.2023; alla data di presentazione dell’istanza, quel termine non era ancora scaduto né l’interessata aveva depositato una dichiarazione; pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istante era tenuta ad autocertificare il reddito percepito nell’anno 2021. Ne consegue che, confermando la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza (nella quale erano stati certificati i redditi del 2022), l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il Consigli