Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4358  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/se7Ite le conclusioni del PG
I S
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 7/9/23, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento di diniego. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, lamentando il vizio della violazione di legge in relazione all’art. 79 d.P.R. 115/2002.
Rappresenta che la ricorrente aveva depositato in data 3/10/2022 richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, corredata da autocertificazione sui redditi.
L’istanza era stata dichiarata inammissibile perché l’autocertificazione risultava priva di indicazioni riguardanti i redditi valutabili relativi all’anno 20 non essendo ancora scaduto alla data di deposito dell’istanza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021.
Il giudice dell’opposizione, ritenendo condivisibili le ragioni poste a fondamento del provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza, aveva rigettato l’impugnazione.
La ricorrente, lamenta la difesa, ha correttamente specificato i redditi prodotti nell’anno 2021 in relazione all’istanza di ammissione depositata in data 3 ottobre 2022.
La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha confermato che la ratio della norma di cui all’art. 76 d.P.R. 115/2002 è quella di ancorare il dato riguardante la situazione reddituale al momento più prossimo alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio.
 Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare il reddito risultante dall’ultima dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto, è previsto, a pena d’inammissibilità, che siano indicate nella istanza le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determiNOME secondo le modalità indicate nell’articolo 76.
L’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239, così nriassimata: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’ istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata”).
Il criterio di prossimità cronologica sostenuto nella pronuncia appena richiamata è quello a cui la prevalente giurisprudenza di questa Corte si è ormai definitivamente orientata sia pure dopo talune oscillazioni.
Il giudice di legittimità si è da tempo soffermato sul significato da attribuirs al termine “ultima dichiarazione”, fornendo risposte non sempre univoche sul punto. La questione interpretativa riguarda la necessità di stabilire se con tale locuzione il legislatore abbia inteso riferirsi ai redditi ricadenti nel periodo per quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione o quelli relativamente ai quali è sorto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege.
In base ad un primo orientamento (cfr. Sez. 4, n. 32687 del 2023 n.m.; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260955; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 246698; Sez. 4, n. 1617/2008 n.m.), che trae la sua origine in pronunce più risalenti, la situazione reddituale da certificare ai fin dell’ammissione al beneficio è quella riferita all’annualità per la quale i termini d presentazione della dichiarazione dei redditi siano scaduti.
Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente al testo normativo, dove il richiamo al reddito “risultante” dall’ultima dichiarazione lascerebbe intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell’annuali per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il diverso orientamento, fondato sul criterio della prossimità cronologica, ritiene maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione
economica esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, rilevando che, se il reddito da certificare fosse quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest’ultima e quello di deposito dell’istanza potrebbe determinare l’ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio ma che – al momento del deposito dell’istanza e dell’autocertificazione, ‘in conseguenza di variazioni reddituali in me/ius non abbia più diritto al beneficio (cfr., tra le più recenti, oltre alla già richiamata Sez. 4, Cusenza, Rv 279239; Sez. 4, n. 13289/2023; Sez. 4, n. 44904/2023; Sez. 4 n. 21313/22 non massimate).
Si è anche precisato che non è di ostacolo a tale interpretazione la circostanza che, a mente del tenore letterale della norma, il legislatore abbia utilizzato il termine “risultante”: si tratta di un argomento testuale non decisivo, poiché la norma non richiede che al momento del deposito dell’istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ernneneuticamente corretto attribuire all’espressione “reddito imponibile…, risultante dall’ulti dichiarazione” il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi “risulterà” dalla dichiarazione stessa all’esito della sua presentazione (così Sez. 4, n. 21313/22).
3. Alla luce del maggioritario orientamento da ultimo richiamato, da ritenersi ormai consolidato, è censurabile la decisione del giudice dell’opposizione, il quale ha sostenuto che il richiedente, che aveva presentato istanza di ammissione in data 3/10/2022, avrebbe dovuto fare riferimento nell’autocertificazione ai redditi risultanti dall’ultima dichiarazione depositata per la quale erano scaduti i termini di presentazione (anno d’imposta 2020), e non a quelli per c:ui non era ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (anno d’imposta 2021 relativamente al quale i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi erano fissati alla data del 30/9/2022 per la presentazione del mod. 730 e alla data del 30/11/2022 per il modello Redditi Persone Fisiche).
Da quanto precede deve ribadirsi il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione; pertanto, in base al criterio della prossimità cronologica, maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito
da certificare è quello riguardante l’annualità per la quale è sorto l’obb presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale”.
Il provvedimento deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale d Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
In Roma, così deciso il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente