Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24294 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVERSA il 29/06/1981 avverso il decreto del 07/03/2025 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con provvedimento del 25 agosto 2023 il Tribunale di Avezzano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva ammesso NOME Paolo al patrocinio a spese dello Stato ma tale beneficio è stato revocato, con il provvedimento indicato in epigrafe, emesso dal medesimo giudice su istanza dell’Agenzia delle Entrate in quanto, a seguito di accertamenti sui redditi dell’istante e del suo nucleo familiare, per l’anno di imposta 2021 (anno di riferimento dell’istanza depositata il 10 agosto 2023), è stato riscontrato un reddito complessivo eccedente i limiti di legge, pari ad euro 17.241,00.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando tale provvedimento per violazione ed errata applicazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 nella parte in cui afferma che il ricorrente non aveva i requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al momento della presentazione della
domanda; nella parte in cui si ritiene che l’anno d’imposta 2021 sia l’anno di riferimento in merito all’istanza di ammissione depositata in data 10 agosto 2023.
Secondo la difesa, applicando la più recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di revoca impugnato merita censura in quanto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente è stata presentata in data 10 agosto 2023 e, sebbene nel 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2022 non fosse ancora scaduto, l’interessato aveva già comunque presentato una dichiarazione dei redditi (che, tra l’altro, è stata depositata a corredo dell’istanza). Pertanto, si assume, il ricorrente era tenuto ad autocertificare il reddito percepito nell’anno d’imposta 2022.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Il principio del quale si invoca l’applicazione, ormai consolidato nella giurisprudenza della Sezione, prevede che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell’istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest’ultima» (Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, COGNOME, Rv. 287208 -01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 287073 – 01).
Nel caso concreto, tuttavia, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, all’istanza di ammissione non è allegata alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, essendo in atti le sole Certificazioni di cui all’art. 4, commi 6 -ter e 6quater , d.P.R. 22 luglio 1998, n.322 relative agli anni 2021 e 2022 concernenti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte; non vi è, dunque, prova che, alla data del 10 agosto 2023, l’istante avesse presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022.
La diversa rilevanza probatoria da attribuire alla Certificazione di cui all’art. 4 d.P.R. n.322/1998 (CU) rispetto alla dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) emerge con evidenza dal fatto che, per l’anno 2021, il CU allegato all’istanza indicava un reddito pari a euro 5.197,68 mentre l’Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito complessivo pari a euro 17.241,00, non potendosi dunque ritenere dimostrato che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, non si sarebbe accertato il superamento della soglia prevista dall’art. 76 d.P.R. n.115/2002.
Tali ragioni inducono al rigetto del ricorso; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME