Patrocinio a Spese dello Stato: Non per Indagini in Vista di un Processo Futuro
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 36277/2025) ha chiarito un punto fondamentale riguardo l’accesso al patrocinio a spese dello Stato: può essere richiesto solo quando un procedimento giudiziario è già in corso. La Corte ha escluso la possibilità di ottenere il beneficio per svolgere indagini difensive in previsione di un processo non ancora instaurato, sottolineando la necessità di un contenzioso esistente e concreto. Questa decisione ha importanti implicazioni per chi intende avvalersi dell’assistenza legale gratuita, specialmente in contesti complessi come la revisione di un processo penale.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Patrocinio a Spese dello Stato
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino che, a distanza di molti anni da una condanna penale divenuta definitiva, intendeva avviare un processo di revisione. A tal fine, aveva la necessità di compiere complesse e costose indagini difensive per raccogliere nuovi elementi di prova. Non disponendo delle risorse economiche necessarie, ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La sua richiesta, tuttavia, è stata respinta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello, con la motivazione che non vi era alcun procedimento di revisione pendente al momento della domanda.
L’interessato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’istituto del patrocinio dovrebbe coprire anche le attività investigative preliminari, necessarie a valutare la fondatezza di un’azione legale, a prescindere dal fatto che questa sia già stata formalmente avviata.
La Decisione della Corte: il Patrocinio a Spese dello Stato e il Requisito del Processo Pendente
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, confermando le decisioni dei giudici di merito. I giudici supremi hanno stabilito un principio netto: l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è strettamente legata all’esistenza di un procedimento giudiziario. Non è possibile ottenere il beneficio per un’attività legale – come le indagini difensive – che si colloca in una fase meramente esplorativa e precedente all’instaurazione di un vero e proprio processo. La domanda, in sostanza, era prematura.
Le Motivazioni: Perché il Patrocinio a Spese dello Stato Richiede un Processo Esistente
La Corte ha fondato la sua decisione sull’interpretazione letterale degli articoli 78 e 79 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia). La normativa stabilisce che l’interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio “in ogni stato e grado del processo”. Questa formulazione, secondo la Cassazione, presuppone in modo inequivocabile che un “processo” debba già esistere.
Il ragionamento della Corte si basa su due pilastri fondamentali:
1. Certezza del procedimento: La legge non consente di concedere il beneficio per un’eventualità “futura ed incerta”. Un processo di revisione, come quello ipotizzato dal ricorrente, potrebbe anche non essere mai avviato, ad esempio se le indagini non portassero a risultati utili.
2. Tutela della finanza pubblica: Ammettere il patrocinio per un processo solo potenziale esporrebbe le casse dello Stato a “rischi inammissibili”. Si finirebbe per finanziare attività che potrebbero non avere alcun seguito giudiziario, con un ingiustificato dispendio di risorse pubbliche.
In conclusione, la domanda di ammissione al beneficio è una condizione preliminare per la difesa in un giudizio, ma il giudizio stesso deve essere una realtà concreta e non una mera aspirazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza consolida un principio di rigore procedurale: non c’è patrocinio a spese dello Stato senza un processo pendente. Chi intende avviare un’azione giudiziaria, ma necessita di indagini preliminari e non ha i mezzi per sostenerle, si trova di fronte a un ostacolo significativo. Nel caso specifico della revisione penale, l’interessato dovrà prima presentare l’istanza di revisione alla corte competente e solo successivamente, una volta che il procedimento è formalmente instaurato, potrà richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla giustizia, pur essendo un diritto fondamentale, deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla legge per garantire un uso corretto e responsabile delle risorse pubbliche.
È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per svolgere indagini difensive prima di iniziare un processo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata all’esistenza di un procedimento giudiziario già pendente. Non può essere concesso per attività investigative in vista di un processo futuro e solo ipotetico.
Qual è il fondamento normativo per cui si richiede un processo già esistente per accedere al patrocinio a spese dello Stato?
La decisione si basa sull’interpretazione degli articoli 78 e 79 del D.P.R. 115/2002, i quali prevedono che la richiesta possa essere fatta “in ogni stato e grado del processo”, presupponendo quindi che un processo sia già stato instaurato.
Perché la Corte ritiene rischioso concedere il patrocinio per un processo non ancora avviato?
La Corte ritiene che ammettere al beneficio in vista di un processo ipotetico, che potrebbe non essere mai avviato, esporrebbe la finanza pubblica a rischi inammissibili, finanziando attività che potrebbero non sfociare in alcuna azione giudiziaria concreta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36277 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/06/2025
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, propone ricorso avverso la
sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna (Sezione Prima Civile) in data 14 gennaio 2025, con la quale veniva confermato il decreto di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Corte di appello di Bologna (Sezione Seconda Penale) il 2 ottobre 2023, con cui si dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione all’anzidetto patrocinio, depositata il 1 agosto 2023, volta a consentire all’istante l’espletamento di indagini difensive ai fini della revisione del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna n. 374/2004, emessa il 6 luglio 2004 dal Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2004. La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’istanza sul rilievo che non era pendente alcuna istanza di revisione penale e, dunque, non si era instaurato il relativo procedimento.
Il ricorrente, dopo aver analiticamente ripercorso le fasi fattuali della vicenda, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, sostenendo che, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è necessario che sia esistente un procedimento, potendo avvalersi dell’istituto anche colui che, ricorrendone i presupposti di reddito, necessita di svolgere mere indagini difensive.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il tema proposto dal ricorrente investe la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in previsione dell’instaurazione di un procedimento (promosso dalla parte) perché siano liquidate le spese affrontate per svolgere indagini difensive. La risposta offerta sul punto dal provvedimento impugnato è corretta e conforme a diritto. In questo si ricorda che, a mente degli artt. 78 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il processo cui si riferisce l’istanza di ammissione deve esistere e che, nel caso di specie, il ricorrente vorrebbe l’ammissione al beneficio in vista di un ipotetico processo che potrebbe non venire mai ad esistenza, così esponendo la pubblica finanza a rischi inammissibili. L’art. 78 d.P.R. 115/2002, invero, dispone che l’interessato possa chiedere di essere ammesso al patrocinio ‘in ogni stato e
grado del processo’, dal che si desume che un processo debba effettivamente esistere, onde la sua instaurazione non può configurarsi come eventualità futura ed incerta.
In conclusione, la domanda può essere proposta solo quando esista un procedimento. Si tratta di una condizione preliminare alla proposizione della domanda.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME