Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17456 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 20/09/1970
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del TRIBUNALE di SANTA NOME COGNOME Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento con il quale, il 26 maggio 2023, il giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da lui presentata nell’ambito del procedimento penale n.164/22 Mod. 16.
NOME COGNOME ricorre avverso tale provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; 2729 cod. civ. e 125 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del fatto che, pur avendo l’opponente spiegato
che i redditi di cui ai punti 1-3 del decreto di inammissibilità erano corrispettivi per vendita di beni per i quali era stabilito che fossero effettuati i pagamenti in 84 ra dell’importo di euro 460 con decorrenza dal 31 gennaio 2022 e pur avendo evidenziato, con riguardo ai redditi di cui ai punti 7-8, perchè non dovessero essere menzionati in quanto concernenti immobili sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento conclusosi con decreto di confisca di prevenzione, il giudice abbia ritenuto l’opposizione infondata sul presupposto che l’opponente continuasse a percepire canoni di locazione degli immobili colpiti da sequestro di prevenzione e che si trattasse di soggetto inquadrabile tra coloro che vivono abitualmente anche in parte con proventi di attività delittuose, come indicato nel decreto di applicazione della confisca di prevenzione. Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia emesso in violazione di legge in quanto il giudice ha tratto da valutazioni congetturali il fatto ignoto delle condizi reddituali superiori a quelle dichiarate nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con riguardo ai canoni di locazione degli immobili colpiti da sequestro di prevenzione, il giudice ha utilizzato dati riguardanti una diversa annualità fiscale e h utilizzato dati emersi in un procedimento penale tuttora pendente in primo grado, in violazione del principio di presunzione di innocenza. Il superamento dei limiti di reddito in ragione del conseguimento dei canoni di locazione percepiti dal COGNOME, nonostante la misura ablativa, è smentito da prova documentale in quanto i canoni di locazione sono stati versati dai singoli occupanti sul conto corrente della procedura gestita dall’amministratore giudiziario. La circostanza che, all’esito del procedimento di prevenzione, il COGNOME sarebbe risultato essere un soggetto inquadrabile nella categoria di coloro che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose è stata valorizzata dal giudice dell’opposizione in violazione di legge in quanto, pur riferendosi a un determinato periodo storico, ne ha proiettato la valenza anche nei periodi successivi, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, oltretutto utilizza dati processuali provvisori, non contenuti in un provvedimento irrevocabile. La presunzione di avvenuto superamento dei limiti reddituali non poggia su alcuno degli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato, anche perché l’esame del certificato penale del ricorrente avrebbe consentito di rilevarne alla sostanziale incensuratezza e nessuna indagine è stata condotta con riguardo alle condizioni di vita dell’imputato, ignorando peraltro che, per effetto della confisca di prevenzione, sono cessate tutte le attività economiche a lui riferibili. La circostanza che la compravendita sia stata pattuit con versamento del corrispettivo in minime rate mensili è stata utilizzata dal giudice dell’opposizione per desumerne una situazione diversa dall’assenza di redditi come quella dichiarata dall’istante ma, secondo il ricorrente, si tratta di mera congettur inidonea a legittimare il rigetto dell’opposizione. Il provvedimento, oltre che violare norme indicate in rubrica, si fonda su una motivazione meramente apparente che ricorre a presunzioni semplici solo con riferimento alla generica sussistenza di fonti di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
reddito non dichiarate piuttosto che con riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei ca particolari di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, tra i quali non rientra il caso in esame.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto aspecifico.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emergono, infatti, alcuni passi specificamente dedicati alla descrizione della situazione patrimoniale dell’istante, del tutto ignorati nel ricorso. Si fa riferimento a quanto il giudice dell’opposizione desunto dal decreto di confisca del 13 agosto 2020 e, in particolare, alla descrizione dell’esistenza di ulteriori sei unità abitative presenti nello stabile di INDIRIZZO riferibili sempre al COGNOME, sfuggite al sequestro per incongruenze catastali. Sulla base dell’indagine della Guardia di Finanza di Mondragone è, dunque, emerso come, oltre agli immobili colpiti dal sequestro di prevenzione, risultino riferibili al COGNOME altr appartamenti non regolarmente accatastati. L’indagine svolta nel corso del procedimento di prevenzione, secondo quanto si legge a pag.3 del provvedimento impugnato, ha poi consentito di accertare che anche gli immobili siti nel comune di Castel Volturno intestati alla coniuge del COGNOME sono stati locati a soggetti che avevano continuato a versare il canone nelle mani del COGNOME. In ogni caso, il riferimento ai canoni di locazione percepiti dal COGNOME risulta nel provvedimento (pag.4) funzionale a giustificare il giudizio di verosimile accumulazione di ricchezza in epoca antecedente il sequestro di prevenzione; argomento che rende adeguatamente motivato il provvedimento, unitamente al rilievo della rilevante sproporzione tra il patrimonio del COGNOME e il reddito dichiarato ai fini dell’ammissione al patrocinio.
Legittimamente, dunque, il provvedimento si fonda su dati obiettivi, ossia la consistenza del patrimonio riferibile al COGNOME e l’omessa indicazione dei cespiti nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del tutto ignorati nel ricorso che, per tale profilo, risulta generico.
Quanto, poi, alla circostanza che il giudice dell’opposizione abbia fondato le sue valutazioni su un giudizio presuntivo, tale assunto si scontra con la su indicata valorizzazione della consistenza del patrimonio immobiliare del COGNOME.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000,
n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2025.